(Convenzione - art. 3)
                             Articolo 3 
1. In tutte le decisioni relative ai  fanciulli,  di  competenza  sia
delle istituzioni pubbliche o  private  di  assistenza  sociale,  dei
tribunali, delle autorita' amministrative o degli organi legislativi,
l'interesse superiore del fanciullo deve  essere  una  considerazione
preminente. 
2. Gli Stati  parti  si  impegnano  ad  assicurare  al  fanciullo  la
protezione e le cure necessarie al suo benessere,  in  considerazione
dei diritti e dei dover dei sui genitori, dei suoi tutori o di  altre
persone che hanno la sua responsabilita' legale, ed a tal  fine  essi
adottano  tutti  i  provvedimenti   legislativi   ed   amministrativi
appropriati. 
3.  Gli  Stati  parti  vigilano  affinche'  il  funzionamento   delle
istituzioni, servizi ed istituti che  hanno  la  responsabilita'  dei
fanciulli e che provvedono alla loro  protezione  sia  conforme  alle
norme stabilite dalle Autorita' competenti in particolare nell'ambito
della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero  e  la
competenza del loro personale  nonche'  l'esistenza  di  un  adeguato
controllo.