(Convenzione - art. 34)
                             Articolo 34 
Gli Stati parti si impegnano a proteggere il  fanciullo  contro  ogni
forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale.  A  tal  fine,
gli Stati adottano in particolare  ogni  adeguata  misura  a  livello
nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire: 
a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a  dedicarsi  ad  una
attivita' sessuale illegale; 
b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini  di  prostituzione  o  di
altre pratiche sessuali illegali; 
c) che dei fanciulli siano sfruttati  ai  fini  della  produzione  di
spettacoli o di materiale a carattere pornografico.