(Convenzione - art. 40)
                             Articolo 40 
1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo sospettato  accusato
o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto ad un trattamento
tale da favorire il suo senso della dignita' e del valore  personale,
che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo  e  le  liberta'
fondamentali  e  che  tenga  conto  della  sua  eta'  nonche'   della
necessita' di facilitare il suo riinserimento  nella  societa'  e  di
fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima. 
2. A tal fine, e tenendo conto delle  disposizioni  pertinenti  degli
strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare: 
a) affinche' nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto
di reato penale a causa di  azioni  o  di  omissioni  che  non  erano
vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento  in
cui furono commesse; 
b) affinche' ogni fanciullo sospettato o  accusato  di  reato  penale
abbia almeno diritto alle seguenti garanzie: 
i) di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non
sia stata legalmente stabilita; 
ii) di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se
del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle  ac-
cuse portate contro di lui, e di beneficiare di un'assistenza  legale
o di ogni altra assistenza  appropriata  per  la  preparazione  e  la
presentazione della sua difesa; 
iii) che il suo caso sia giudicato senza indugio  da  un'autorita'  o
istanza giudiziaria competenti, indipendenti ed imparziali per  mezzo
di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo  legale
o di altra assistenza  appropriata,  nonche'  in  presenza  dei  suoi
genitori o rappresentanti legali a meno che  cio'  non  sia  ritenuto
contrario  all'interesse  preminente  del  fanciullo   a   causa   in
particolare della sua eta' o della sua situazione; 
iv) di non essere costretto a  rendere  testimonianza  o  dichiararsi
compevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di
ottenere la comparsa e l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico
a condizioni di parita'; 
v) qualora venga riconosciuto che ha  commesso  reato  penale,  poter
ricorrere contro questa decisione ed  ogni  altra  misura  decisa  di
conseguenza dinnanzi una autorita' o  istanza  giudiziaria  superiore
competente, indipendente ed imparziale, in conformita' con la legge; 
vi) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o
non parla la lingua utilizzata; 
vii) che la sua vita privata sia pienamente rispettata  in  tutte  le
fasi della procedura. 
3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi,  di
procedure, la costituzione di autorita' e  di  istituzioni  destinate
specificamente  ai  fanciulli  sospettati,  accusati  o  riconosciuti
colpevoli di aver commesso reato, ed in particolar modo: 
a) di stabilire un'eta' minima al di sotto della quale si presume che
i fanciulli non abbiano la capacita' di commettere reato; 
b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta  cio'  sia  possibile  ed
auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure
giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti  dell'uomo  e  le
garanzie legali debbono essere integralmente rispettate. 
4. Sara' prevista tutta una  gamma  di  disposizioni  concernenti  in
particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli,
la liberta' condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di
formazione generale e professionale,  nonche'  soluzioni  alternative
all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli  un
trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla  loro
situazione che al reato.