(Convenzione - art. 5)
                             Articolo 5 
Gli Stati parti rispettano  la  responsabilita',  il  diritto  ed  il
dovere dei genitori  o,  se  del  caso,  dei  membri  della  famiglia
allargata o della collettivita', come previsto dagli usi locali,  dei
tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare
a  quest'ultimo,  maniera  corrispondente  allo  sviluppo  delle  sue
capacita' l'orientamento ed i  consigli  adeguati  allaesercizio  dei
diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.