(Convenzione - art. 7)
                             Articolo 7 
1. Il fanciullo e' registrato immediatamente  al  momento  della  sua
nascita e  da  allora  ha  diritto  ad  un  nome,  ad  acquisire  una
cittadinanza e, nella  misura  del  possibile,  a  conoscere  i  suoi
genitori ed a essere allevato da essi. 
2. Gli Stati parti vigilano affinche' questi diritti siano attuati in
conformita con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi  che
sono imposti  loro  dagli  strumenti  internazionali  applicabili  in
materia, in particolare nei casi in cui se cio' non fosse  fatto,  il
fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.