(Convenzione - art. 8)
                             Articolo 8 
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo
a perseverare la propria identita, ivi compresa la sua  nazionalita',
il  suo  nome  e  le  sue  relazioni  famigliari,  cosi'  come   sono
riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali. 
2. Se un fanciullo e' illegalmente privato degli elementi costitutivi
della sua identita' o di alcuni  di  essi,  gli  Stati  parti  devono
concedergli  adeguata  assistenza  e  protezione  affinche'  la   sua
identita sia ristabilita il piu' rapidamente possibile.