(Convenzione - art. 9)
                             Articolo 9 
1. Gli Stati parti vigilano affinche' il fanciullo non  sia  separato
dai suoi genitori contro la loro volonta'  a  meno  che  le  autorita
competenti non decidano, sotto riserva  di  revisione  giudiziaria  e
conformemente con le  leggi  di  procedura  applicabili,  che  questa
separazione e' necessaria nell'interesse  preminente  del  fanciullo.
Una decisione in questo senso puo' essere necessaria in  taluni  casi
particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il
fanciullo oppure se vivono separati ed  una  decisione  debba  essere
presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo. 
2. In tutti i casi previsti al paragrafo  1  del  presente  articolo,
tutte  le  Parti  interessate  devono  avere   la   possibilita'   di
partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni. 
3. Gli Stati parti rispettano il diritto del  fanciullo  separato  da
entrambi i genitori o da uno di essi,  di  intrattenere  regolarmente
rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a
meno  che  cio'  non  sia  contrario  all'interesse  preminente   del
fanciullo. 
4. Se la separazione e' il risultato di provvedimenti adottati da uno
Stato  Parte,  come  la  detenzione,   l'imprigionamento,   l'esilio,
l'espulsione o la morte (compresa la  morte,  quale  che  ne  sia  la
causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i  genitori  o
di uno di essi, o del  fanciullo,  lo  Stato  parte  fornisce  dietro
richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, ad un  altro
membro della famiglia,  le  informazioni  essenziali  concernenti  il
luogo dove si trovano il familiare o  i  familiari,  a  meno  che  la
divulgazione di tali informazioni  possa  mettere  a  repentaglio  il
benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano  inoltre  affinche'
la presentazione di tale domanda non comporti di per se'  conseguenze
pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.