(Convenzione - art. 1)
                              Unidroit 
   ISTITUTO INTERNAZIONALE PER L'UNIFICAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO 
                      CONVENZIONE UNIDROIT sul 
                      FACTORING INTERNAZIONALE 
                      (Ottawa, 26 maggio 1988) 
 (Traduzione non ufficiale elaborata dal segretariato dell'Unidroit) 
                                                 Roma, Settembre 1989 
          CONVENZIONE UNIDROIT SUL FACTORING INTERNAZIONALE 
GLI STATI PARTI CONTRAENTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE 
CONSCI del fatto che il factoring internazionale  ha  una  importante
funzione da svolgere nello sviluppo del commercio internazionale. 
RICONOSCIUTA,  di  conseguenza,  l'importanza  di   adottare   regole
uniformi le quali  stabiliscano  un  quadro  giuridico  in  grado  di
favorire  il  factoring  internazionale  e  salvaguardare  un  giusto
equilibrio di interessi tra le diverse parti dell'operazione di  fac-
toring. 
HANNO convenuto quanto appresso: 
 
                             Articolo 1 
1. - La presente Convenzione disciplina i contratti di factoring e le
cessioni di crediti descritti nel presente Capitolo. 
2. - Ai fini della presente Convenzione, si intende per "contratto di
factoring" un contratto concluso  tra  una  parte  (il  fornitore)  e
un'altra  parte  (l'impresa   di   factoring,   appresso   denominata
cessionario) in base al quale: 
  a) il fornitore  puo'  cedere  o  cedera'  al  cessionario  crediti
derivanti da contratti di vendita di merci conclusi tra il  fornitore
e i suoi clienti (debitori), ad esclusione dei contratti  concernenti
merci  acquistate  essenzialmente  per  uso  personale,  familiare  o
domestico; 
  b) il cessionario deve svolgere per  lo  meno  due  delle  seguenti
funzioni: 
  -  il  finanziamento  del  fornitore,  attraverso,  in  specie,  il
prestito o il pagamento anticipato; 
  - la tenuta dei conti relativi ai crediti; 
  - l'incasso dei crediti; 
  - la protezione contro il mancato pagamento da parte dei debitori; 
  c) la cessione dei crediti deve essere comunicata ai debitori. 
3. - Le disposizioni che in  questa  Convenzione  si  applicano  alle
merci e alla loro vendita si intendono applicabili anche ai servizi e
alla loro fornitura. 
4. - Ai fini della presente Convenzione: 
  a) una comunicazione scritta non ha bisogno di essere  firmata,  ma
deve indicare da chi o a nome di chi essa e' fatta; 
  b) "comunicazione scritta"  comprende  anche  i  telegrammi,  telex
cosi' come ogni altro  mezzo  di  telecomunicazione  tale  da  essere
riprodotto in forma materiale; 
  c) una  comunicazione  scritta  si  intende  per  fatta  quando  e'
ricevuta dal destinatario.