Unidroit ISTITUTO INTERNAZIONALE PER L'UNIFICAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO CONVENZIONE UNIDROIT sul FACTORING INTERNAZIONALE (Ottawa, 26 maggio 1988) (Traduzione non ufficiale elaborata dal segretariato dell'Unidroit) Roma, Settembre 1989 CONVENZIONE UNIDROIT SUL FACTORING INTERNAZIONALE GLI STATI PARTI CONTRAENTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE CONSCI del fatto che il factoring internazionale ha una importante funzione da svolgere nello sviluppo del commercio internazionale. RICONOSCIUTA, di conseguenza, l'importanza di adottare regole uniformi le quali stabiliscano un quadro giuridico in grado di favorire il factoring internazionale e salvaguardare un giusto equilibrio di interessi tra le diverse parti dell'operazione di fac- toring. HANNO convenuto quanto appresso: Articolo 1 1. - La presente Convenzione disciplina i contratti di factoring e le cessioni di crediti descritti nel presente Capitolo. 2. - Ai fini della presente Convenzione, si intende per "contratto di factoring" un contratto concluso tra una parte (il fornitore) e un'altra parte (l'impresa di factoring, appresso denominata cessionario) in base al quale: a) il fornitore puo' cedere o cedera' al cessionario crediti derivanti da contratti di vendita di merci conclusi tra il fornitore e i suoi clienti (debitori), ad esclusione dei contratti concernenti merci acquistate essenzialmente per uso personale, familiare o domestico; b) il cessionario deve svolgere per lo meno due delle seguenti funzioni: - il finanziamento del fornitore, attraverso, in specie, il prestito o il pagamento anticipato; - la tenuta dei conti relativi ai crediti; - l'incasso dei crediti; - la protezione contro il mancato pagamento da parte dei debitori; c) la cessione dei crediti deve essere comunicata ai debitori. 3. - Le disposizioni che in questa Convenzione si applicano alle merci e alla loro vendita si intendono applicabili anche ai servizi e alla loro fornitura. 4. - Ai fini della presente Convenzione: a) una comunicazione scritta non ha bisogno di essere firmata, ma deve indicare da chi o a nome di chi essa e' fatta; b) "comunicazione scritta" comprende anche i telegrammi, telex cosi' come ogni altro mezzo di telecomunicazione tale da essere riprodotto in forma materiale; c) una comunicazione scritta si intende per fatta quando e' ricevuta dal destinatario.