(Convenzione - art. 2)
                             Articolo 2 
1. - La presente Convenzione si applica quando i crediti  ceduti,  in
base ad un contratto  di  factoring,  derivino  da  un  contratto  di
vendita di merci tra un fornitore ed un debitore che abbiano la  loro
sede di affari in Stati diversi e quando: 
  a) questi Stati, cosi' come lo Stato nel quale il cessionario ha la 
propria sede di affari, siano Stati contraenti; o 
  b) il contratto di vendita di merci e  il  contratto  di  factoring
siano disciplinati dalla legge di uno Stato contraente. 
2. - Nella presente Convenzione, il riferimento alla sede  di  affari
di una delle parti significa, se tale parte ha piu' di  una  sede  di
affari, la sede che ha la piu' stretta relazione con il contratto  in
questione e la sua esecuzione, tenuto conto delle circostanze note  o
contemplate dalle parti in qualsiasi momento anteriore o  al  momento
della conclusione del contratto.