(Convenzione - art. 3)
                             Articolo 3 
1. - L'applicazione delle  disposizioni  della  presente  Convenzione
puo' essere esclusa: 
  a) dalle parti del contratto di factoring; o 
  b) dalle parti  del  contratto  di  vendita  di  merci  per  quanto
concerne  i  crediti  che  ne  derivano  o  al  momento  in  cui   la
comunicazione  scritta  di  questa  esclusione  sia  stata  fatta  al
cessionario, o successivamente. 
2. - Quando l'applicazione della presente Convenzione sia esclusa  in
conformita' al precedente paragrafo, questa esclusione non  puo'  che
riguardare la totalita' della Convenzione.