Articolo 3 1. - L'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione puo' essere esclusa: a) dalle parti del contratto di factoring; o b) dalle parti del contratto di vendita di merci per quanto concerne i crediti che ne derivano o al momento in cui la comunicazione scritta di questa esclusione sia stata fatta al cessionario, o successivamente. 2. - Quando l'applicazione della presente Convenzione sia esclusa in conformita' al precedente paragrafo, questa esclusione non puo' che riguardare la totalita' della Convenzione.