(Convenzione - art. 4)
                             Articolo 4 
1. - Nella interpretazione della presente Convenzione, si deve  avere
riguardo al suo oggetto, ai suoi obiettivi  cosi'  come  sanciti  nel
preambolo,  al  suo  carattere  internazionale  ed  all'esigenza   di
promuovere  l'uniformita'  della  sua  applicazione  cosi'  come   di
assicurare   l'osservanza   della   buona    fede    nel    commercio
internazionale. 
2. - Le questioni, relative alle materie disciplinate dalla  presente
Convenzione e che non  sono  da  essa  espressamente  regolate,  sono
disciplinate  in  conformita'  ai  principi  generali  sui  quali  la
Convenzione si basa o, in mancanza di tali principi,  in  conformita'
alla  legge  applicabile   in   virtu'   delle   norme   di   diritto
internazionale privato.