(Convenzione - art. 1)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
       LA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL DIRITTO DEL MARE 
                        DEL 10 DICEMBRE 1982 
             CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL DIRITTO 
                              DEL MARE 
Gli Stati contraenti della presente Convenzione, 
Animati dal desiderio  di  disciplinare,  in  uno  spirito  di  mutua
comprensione e cooperazione, tutti i problemi relativi al diritto del
mare e coscienti della portata storica della presente Convenzione che
costituisce un importante  contributo  al  mantenimento  della  pace,
della giustizia e del progresso di tutti i popoli del mondo, 
Constatando che l'evoluzione a partire dalle Conferenze della Nazioni
Unite sul diritto del mare tenutesi a Ginevra nel 1958 e nel 1960, ha
accentuato la necessita' di una nuova  Convenzione  sul  diritto  del
mare generalmente accettabile, 
Consci  che  i  problemi  degli  spazi  oceanici  sono   strettamente
collegati e devono essere considerati nel loro insieme, 
Riconoscendo  che  e'  auspicabile  stabilire  tramite  la   presente
Convenzione, tenuto debitamente conto della sovranita' di  tutti  gli
Stati, un ordine giuridico per i mari e per gli oceani  che  faciliti
le comunicazioni internazionali e che favorisca gli usi pacifici  dei
mari e degli oceani, l'utilizzazione equa ed  efficiente  delle  loro
risorse, la conservazione delle loro risorse viventi,  e  lo  studio,
protezione e preservazione dell'ambiente marino, 
Considerando che la realizzazione di  questi  obiettivi  contribuira'
alla realizzazione di  un  ordine  economico  internazionale  equo  e
giusto che tenga conto degli interessi e delle  necessita'  di  tutta
l'umanita' ed, in particolare, degli  interessi  e  delle  necessita'
specifici dei Paesi in via di sviluppo  sia  costieri  che  privi  di
coste, 
Desiderando che la presente Convenzione sviluppi i principi contenuti
nella risoluzione 2749  (XXV)  del  17  dicembre  1970,  nella  quale
l'Assemblea generale  delle  Nazioni  Unite  ha  in  particolar  modo
solennemente dichiarato che l'area dei fondi dei mari e degli  oceani
ed il loro sottosuolo, oltre i limiti della giurisdizione  nazionale,
cosi' come le loro risorse, sono patrimonio  comune  dell'umanita'  e
che la loro esplorazione e sfruttamento vengono condotti a  beneficio
di tutta l'umanita', indipendentemente dalla collocazione  geografica
degli Stati, 
Convinti che la codificazione e lo sviluppo progressivo  del  diritto
del mare realizzati con la  presente  Convenzione  contribuiranno  al
rafforzamento della pace, della sicurezza, della cooperazione e delle
relazioni amichevoli tra tutte le nazioni conformemente  ai  principi
di giustizia e di uguaglianza dei  diritti  e  che  promuoveranno  il
progresso  economico  e  sociale  di  tutti  i  popoli   del   mondo,
conformemente agli Scopi ed ai Principi delle  Nazioni  Unite,  quali
sono enunciati nella Carta, 
Affermando  che  le  questioni  non   disciplinate   dalla   presente
Convenzione continuano ad essere disciplinate dalle norme e dai 
principi del diritto internazionale generale 
Hanno convenuto quanto segue: 
                             Articolo I 
               Uso dei termini e ambito d'applicazione 
   1. Ai fini della presente Convenzione: 
   1) Per "Area" si intende il fondo del mare, il fondo degli  oceani
e il relativo sottosuolo, al di la' dei  limiti  della  giurisdizione
nazionale; 
   2) per "Autorita'" s'intende l'Autorita' Internazionale dei  Fondi
Marini; 
   3)  per  "attivita'  nell'Area"  s'intende   ogni   attivita'   di
esplorazione e sfruttamento delle risorse dell'Area; 
   4)   Per    "inquinamento    dell'ambiente    marino"    s'intende
l'introduzione diretta o indiretta, a opera dell'uomo, di sostanze  o
energia nell'ambiente marino ivi compresi gli estuari, che provochi o
possa   presumibilmente   provocare   effetti   deleteri   quali   il
danneggiamento delle risorse biologiche e della vita  marina,  rischi
per la salute umana, impedimenti alle attivita' marine, ivi  compresi
la pesca e altri usi legittimi del mare, alterazioni  della  qualita'
dell'acqua di mare che ne compromettano  l'utilizzazione,  oppure  il
degrado delle attrattive ambientali. 
   5) a) Per "immissione" si intende: 
   i) ogni scarico volontario in mare di rifiuti o altri materiali da
parte di navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture artificiali; 
   ii) ogni affondamento volontario  in  mare  di  navi,  aeromobili,
piattaforme o altre strutture artificiali; 
       b) il termine "immissione" non include: 
   i) lo scarico in mare di rifiuti o di altri materiali  quando  sia
fortuito o conseguente alle normali operazioni di  navi,  aeromobili,
piattaforme o altre strutture artificiali  e  relative  attrezzature,
purche' non si tratti dei rifiuti o di altri  materiali  destinati  o
trasportati  a  bordo  di  navi,  aeromobili,  piattaforme  o   altre
strutture artificiali, la cui funzione sia  lo  smaltimento  di  tali
materiali, oppure dei residui  derivati  dalla  lavorazione  di  tali
rifiuti o  altri  materiali,  che  avvenga  a  bordo  di  tali  navi,
aeromobili, piattaforme o altre strutture artificiali; 
   ii) il deposito di  materiali  per  fini  diversi  dalla  semplice
eliminazione degli stessi, purche' tale deposito non vada contro  gli
obiettivi della presente Convenzione. 
   2. 1) Per gli "Stati contraenti" si intendono gli Stati che  hanno
consentito  ad  essere  vincolati  dalla  presente  Convenzione,  nei
confronti dei quali la presente Convenzione e' in vigore. 
   2) La  presente  Convenzione  si  applica,  mutatis  mutandis,  ai
soggetti menzionati all'articolo 305, 1, b), c), d), e)  ed  f),  che
diventano  contraenti  la  presente  Convenzione  conformemente  alle
condizioni  a  ciascuno  pertinenti,  ed  entro  questi   limiti   la
definizione "Stati contraenti" si riferisce a questi soggetti.