Articolo 8 PROTEZIONE DELL'INFORMAZIONE Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano ne' i diritti ne' gli obblighi delle Parti di tutelare, in conformita' al loro ordinamento nazionale ed ai regolamenti supranazionali applicabili, le informazioni protette dal segreto industriale e commerciale, compresa la proprieta' intellettuale o inerenti alla sicurezza nazionale.