(Convenzione - art. 8)
                             Articolo 8 
                    PROTEZIONE DELL'INFORMAZIONE 
   Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano ne'  i
diritti ne' gli obblighi delle Parti di tutelare, in  conformita'  al
loro  ordinamento  nazionale   ed   ai   regolamenti   supranazionali
applicabili, le  informazioni  protette  dal  segreto  industriale  e
commerciale, compresa la proprieta'  intellettuale  o  inerenti  alla
sicurezza nazionale.