TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE SUL REGIME DOGANALE DEI CONTENITORI UTILIZZATI IN COMUNE NELL'AMBITO DI UN "POOL" NEL TRASPORTO INTERNAZIONALE (Convenzione sull'uso in comune di contenitori) PREAMBOLO Le Parti Contraenti, Consapevoli dell'importanza crescente del trasporto internazionale di merci in contenitori, Desiderose di promuovere un uso efficace dei contenitori nel trasporto internazionale, In considerazione della necessita' di agevolare le procedure amministrative per ridurre il trasporto di unita' vuote, Hanno convenuto quanto segue Articolo 1 Definizioni Ai fini della presente Convenzione, a) l'espressione "dazi ed imposizioni all'importazione" indica i dazi doganali e tutte le altre imposizioni, tasse, canoni ed altri oneri riscossi all'atto dell'importazione o in occasione dell'importazione di merci, ad eccezione dei canoni e degli oneri il cui ammontare e' limitato al costo approssimativo dei servizi resi; b) il termine "contenitore" indica un mezzo di trasporto (gabbia montacarichi, cisterna amovibile o ogni altro mezzo analogo): i) che costituisce uno scomparto totalmente o parzialmente chiuso destinato a contenere merci; ii) di natura permanente e quindi sufficientemente resistente da consentire il suo uso ripetuto; iii) specialmente progettato per agevolare il trasporto di merci, con una o piu' modalita' di trasporto, senza manipolazione intermedia del carico; iv) progettato in modo da essere agevolmente manipolato in particolare al momento del suo trasbordo da un mezzo di trasporto ad un altro; v) progettato in maniera da essere agevole da riempire e da svuotare; vi) avente un volume interno di un metro cubo o piu', salvo per i contenitori per via aerea, le "casse amovibili" e le "piattaforme caricabili" sono assimilate ai contenitori; il termine "contenitore" include i contenitori via aerea normalizzati di volume interno inferiore ad un metro cubo, a condizione che siano conformi ai requisiti cui ai capoversi i) a v); il termine "contenitore" include gli accessori e gli equipaggiamenti del contenitore adeguati al tipo in questione, a condizione che siano trasportati con il contenitore. Il termine "contenitore" non comprende i veicoli, gli accessori o le parti di ricambio dei veicoli, ne' gli imballaggi; c) il termine "parzialmente chiuso", applicato ai contenitori di cui al capoverso b) i) dell'articolo 1, indica i contenitori generalmente costituiti da una piattaforma e da una sovrastruttura che delimita uno spazio di carico equivalente a quello di un contenitore chiuso. La sovrastruttura e' generalmente fatta da elementi metallici che costituiscono la carcassa di un contenitore. Questi tipi di contenitori possono comportare anche una o piu' pareti laterali o frontali. Alcuni di questi contenitori hanno semplicemente una copertura a mo' di tetto collegata con la piattaforma mediante sostegni verticali. I contenitori di questo tipo sono utilizzati in particolare per il trasporto di merci voluminose: (automobili, ad esempio); d) il termine "cassa amovibile" indica uno scomparto di carico che non e' munito di alcun mezzo di locomozione ed e' specificamente progettato per essere trasportato su un veicolo stradale, il telaio di questo veicolo, e la parte inferiore della cassa amovibile essendo adattati a tal fine. Il termine indica anche una cassa monile consistente in uno scomparto di carico progettato in particolare per il trasporto combinato ferrovia/strada; e) il termine "piattaforma caricabile" indica una piattaforma da carico senza alcuna sovrastruttura o con una sovrastruttura incompleta, ma con la stessa lunghezza e larghezza di quella della base di un contenitore ed equipaggiata con accessori di tipo cuneo superiori ed inferiori in modo da poter utilizzare alcuni degli stessi dispositivi di fissaggio e di sollevamento; f) il termine "riparazione" concerne esclusivamente piccole operazioni di riparazione o di manutenzione corrente di un contenitore; g) il termine "accessori ed equipaggiamenti del contenitore" comprende in particolare i seguenti dispositivi, anche se amovibili: i) equipaggiamenti per controllare, modificare o mantenere la temperatura all'interno del contenitore; ii) piccoli apparecchi come termostati o registratori d'impatto progettati per indicare o registrare le variazioni delle condizioni ambientali e d'impatto; iii) pareti interne, palette, scaffalature, supporti, ganci, tendoni, sacchi ed altri dispositivi analoghi specificamente progettati per essere utilizzati nei contenitori; h) il termine "pool" indica l'utilizzazione in comune di contenitori ai sensi di un accordo; i) il termine "Membro del pool" indica il gestore di contenitori che e' Parte all'accordo istitutivo del pool; j) il termine "gestore" di un contenitore indica la persona che, proprietaria o non di tale contenitore, ne controlla effettivamente l'utilizzazione; k) il termine "persona" indica sia le persone fisiche che le persone giuridiche; l) l'espressione "compensazione equivalente" indica il sistema che consente la riesportazione o la reimportazione di un contenitore dello stesso tipo di un altro gia' importato o esportato; m) il termine "traffico interno" indica il trasporto di merci caricate nel territorio di una Parte Contraente per essere scaricate in un luogo sito nel territorio della stessa Parte Contraente; n) il termine "Parte Contraente" indica uno Stato o una organizzazione d'integrazione economica regionale Parte della presente Convenzione; o) il termine "organizzazione d'integrazione economica regionale" indica un'organizzazione costituita e composta dagli Stati di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2 della presente Convenzione ed avente competenza ad adottare una propria legislazione vincolante per i suoi Stati Membri per quanto riguarda le materie previste dalla presente Convenzione, ed a decidere, in base alle sue procedure interne, di firmare, ratificare la presente Convenzione o di aderire ad essa; p) il termine "ratifica" indica la ratifica vera e propria, l'accettazione o l'approvazione.