(Convenzione - art. 1)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
    CONVENZIONE SUL REGIME DOGANALE DEI CONTENITORI UTILIZZATI IN 
    COMUNE NELL'AMBITO DI UN "POOL" NEL TRASPORTO INTERNAZIONALE 
           (Convenzione sull'uso in comune di contenitori) 
                              PREAMBOLO 
Le Parti Contraenti, 
Consapevoli dell'importanza crescente del trasporto internazionale di
merci in contenitori, 
Desiderose  di  promuovere  un  uso  efficace  dei  contenitori   nel
trasporto internazionale, 
In  considerazione  della  necessita'  di  agevolare   le   procedure
amministrative per ridurre il trasporto di unita' vuote, 
Hanno convenuto quanto segue 
                             Articolo 1 
                             Definizioni 
Ai fini della presente Convenzione, 
  a) l'espressione "dazi ed imposizioni  all'importazione"  indica  i
dazi doganali e tutte le altre imposizioni, tasse,  canoni  ed  altri
oneri   riscossi   all'atto   dell'importazione   o   in    occasione
dell'importazione di merci, ad eccezione dei canoni e degli oneri  il
cui ammontare e' limitato al costo approssimativo dei servizi resi; 
  b) il termine "contenitore" indica un mezzo  di  trasporto  (gabbia
montacarichi, cisterna amovibile o ogni altro mezzo analogo): 
     i) che  costituisce  uno  scomparto  totalmente  o  parzialmente
chiuso destinato a contenere merci; 
     ii) di natura permanente e quindi sufficientemente resistente da
consentire il suo uso ripetuto; 
     iii) specialmente progettato per agevolare il trasporto di 
     merci,  con  una  o   piu'   modalita'   di   trasporto,   senza
manipolazione intermedia del carico; 
     iv) progettato in modo da essere agevolmente manipolato in 
     particolare  al  momento  del  suo  trasbordo  da  un  mezzo  di
trasporto ad un altro; 
     v) progettato in maniera da essere  agevole  da  riempire  e  da
svuotare; 
     vi) avente un volume interno di un metro cubo o piu', salvo  per
i contenitori per via aerea, 
  le "casse amovibili" e le "piattaforme caricabili" sono  assimilate
ai contenitori; 
  il  termine  "contenitore"  include   i   contenitori   via   aerea
normalizzati  di  volume  interno  inferiore  ad  un  metro  cubo,  a
condizione che siano conformi ai requisiti cui ai capoversi i) a v); 
  il   termine   "contenitore"   include   gli   accessori   e    gli
equipaggiamenti del contenitore adeguati  al  tipo  in  questione,  a
condizione che siano  trasportati  con  il  contenitore.  Il  termine
"contenitore" non comprende i veicoli, gli accessori o  le  parti  di
ricambio dei veicoli, ne' gli imballaggi; 
  c) il termine "parzialmente chiuso", applicato  ai  contenitori  di
cui  al  capoverso  b)  i)  dell'articolo  1,  indica  i  contenitori
generalmente costituiti da una piattaforma e  da  una  sovrastruttura
che delimita  uno  spazio  di  carico  equivalente  a  quello  di  un
contenitore  chiuso.  La  sovrastruttura  e'  generalmente  fatta  da
elementi metallici che costituiscono la carcassa di  un  contenitore.
Questi tipi di contenitori possono comportare anche una o piu' pareti
laterali o frontali. Alcuni di questi contenitori hanno semplicemente
una copertura a mo' di tetto collegata con  la  piattaforma  mediante
sostegni verticali. I contenitori di questo tipo sono  utilizzati  in
particolare per il trasporto di  merci  voluminose:  (automobili,  ad
esempio); 
  d) il termine "cassa amovibile" indica uno scomparto di carico  che
non e' munito di alcun mezzo  di  locomozione  ed  e'  specificamente
progettato per essere trasportato su un veicolo stradale,  il  telaio
di questo veicolo, e la parte inferiore della cassa amovibile essendo
adattati a tal  fine.  Il  termine  indica  anche  una  cassa  monile
consistente in uno scomparto di carico progettato in particolare  per
il trasporto combinato ferrovia/strada; 
  e) il termine "piattaforma caricabile" indica  una  piattaforma  da
carico  senza  alcuna  sovrastruttura  o   con   una   sovrastruttura
incompleta, ma con la stessa lunghezza e larghezza  di  quella  della
base di un contenitore ed equipaggiata con accessori  di  tipo  cuneo
superiori ed inferiori in  modo  da  poter  utilizzare  alcuni  degli
stessi dispositivi di fissaggio e di sollevamento; 
  f)  il  termine  "riparazione"  concerne   esclusivamente   piccole
operazioni  di  riparazione  o  di  manutenzione   corrente   di   un
contenitore; 
  g)  il  termine  "accessori  ed  equipaggiamenti  del  contenitore"
comprende in particolare i seguenti dispositivi, anche se amovibili: 
     i) equipaggiamenti per controllare, modificare  o  mantenere  la
temperatura all'interno del contenitore; 
     ii) piccoli apparecchi come termostati o registratori d'impatto 
     progettati  per  indicare  o  registrare  le  variazioni   delle
condizioni ambientali e d'impatto; 
     iii) pareti interne, palette, scaffalature, supporti, ganci, 
     tendoni, sacchi ed  altri  dispositivi  analoghi  specificamente
progettati per essere utilizzati nei contenitori; 
  h)  il  termine  "pool"  indica  l'utilizzazione   in   comune   di
contenitori ai sensi di un accordo; 
  i) il termine "Membro del pool" indica il  gestore  di  contenitori
che e' Parte all'accordo istitutivo del pool; 
  j) il termine "gestore" di un contenitore indica  la  persona  che,
proprietaria o non di tale contenitore, ne  controlla  effettivamente
l'utilizzazione; 
  k) il termine "persona"  indica  sia  le  persone  fisiche  che  le
persone giuridiche; 
  l) l'espressione "compensazione equivalente" indica il sistema  che
consente la riesportazione o  la  reimportazione  di  un  contenitore
dello stesso tipo di un altro gia' importato o esportato; 
  m) il termine "traffico  interno"  indica  il  trasporto  di  merci
caricate nel territorio di una Parte Contraente per essere  scaricate
in un luogo sito nel territorio della stessa Parte Contraente; 
  n)  il  termine  "Parte  Contraente"  indica  uno   Stato   o   una
organizzazione  d'integrazione  economica   regionale   Parte   della
presente Convenzione; 
  o) il termine "organizzazione d'integrazione  economica  regionale"
indica un'organizzazione costituita e composta  dagli  Stati  di  cui
all'articolo 14, paragrafi 1 e 2 della presente Convenzione ed avente
competenza ad adottare una propria legislazione vincolante per i suoi
Stati Membri per quanto riguarda le materie previste  dalla  presente
Convenzione, ed a decidere, in base alle sue  procedure  interne,  di
firmare, ratificare la presente Convenzione o di aderire ad essa; 
  p) il  termine  "ratifica"  indica  la  ratifica  vera  e  propria,
l'accettazione o l'approvazione.