(Convenzione - art. 10)
                             Articolo 10 
                             Infrazioni 
  1. Ogni infrazione alle norme della presente convenzione espone  il
trasgressore, sul territorio della Parte Contraente dove l'infrazione
e' stata commessa, alle misure previste a tal fine dalla legislazione
di detta Parte Contraente. 
  2. Se non e' possibile determinare  il  territorio  sul  quale  una
irregolarita' e' stata commessa, si riterra' che  e'  stata  commessa
sul territorio della Parte Contraente dove e' stata rilevata.