(Convenzione - art. 12)
                             Articolo 12 
                        Maggiori agevolazioni 
  La presente Convenzione non  ostacola  l'applicazione  di  maggiori
agevolazioni  che  le  Parti  Contraenti   concedono   o   vorrebbero
concedere, sia con  norme  unilaterali,  sia  in  virtu'  di  accordi
bilaterali o multilaterali, con riserva che le  agevolazioni  in  tal
modo concesse non intralcino l'attuazione delle norme della  presente
Convenzione.