Articolo 12 Maggiori agevolazioni La presente Convenzione non ostacola l'applicazione di maggiori agevolazioni che le Parti Contraenti concedono o vorrebbero concedere, sia con norme unilaterali, sia in virtu' di accordi bilaterali o multilaterali, con riserva che le agevolazioni in tal modo concesse non intralcino l'attuazione delle norme della presente Convenzione.