(Convenzione - art. 4)
                             Articolo 4 
                            Agevolazioni 
  Ciascuna  Parte  Contraente   concede   ai   contenitori   di   cui
all'articolo 3 della presente Convenzione l'ammissione in  franchigia
di dazi ed imposizioni all'importazione, senza divieti o  restrizioni
all'importazione di natura economica, ne' limiti d'uso  nel  traffico
interno  e  senza  esigere  all'atto  della  loro   importazione   ed
esportazione, la produzione di documenti doganali o  la  costituzione
di una garanzia, a patto che le condizioni enunciate  all'articolo  5
della presente Convenzione siano rispettate.