(Convenzione - art. 6)
                             Articolo 6 
                  Parti di ricambio per riparazioni 
  1. Se l'Accordo di utilizzazione in comune prevede la creazione  di
un fondo comune di parti di ricambio individuabili da utilizzare  per
le riparazioni dei contenitori appartenenti al "Pool", le norme degli
articoli 4, 5 (paragrafi 1, 2 e 3 b) della presente Convenzione  sono
applicabili mutatis mutandis a tali parti di ricambio. 
  2. Se l'Accordo di utilizzazione in comune non prevede la creazione
di un fondo comune di  parti  di  ricambio  per  le  riparazioni  dei
contenitori appartenenti al "Pool", tali parti di  ricambio  potranno
essere ammesse  in  franchigia  temporanea  di  dazi  ed  imposizioni
all'importazione, senza applicazione  di  divieti  o  di  restrizioni
all'importazione di carattere economico, e senza che sia richiesta la
produzione di documenti doganali al momento della loro importazione e
riesportazione, o la costituzione di una garanzia. 
  Qualora le  norme  del  capoverso  precedente  non  possano  essere
applicate, in luogo di un documento doganale e  di  una  garanzia  il
beneficiario  dell'ammissione  temporanea  puo'  essere   tenuto   ad
impegnarsi per iscritto: 
  a) a fornire alle autorita' doganali un elenco di parti di ricambio 
assieme ad un impegno di riesportazione; e 
  b) a pagare i dazi e le imposizioni all'importazione che potrebbero
essere  richiesti  in  caso  di  non  conformita'   alle   condizioni
prescritte per l'ammissione temporanea. 
  Le  parti  di  ricambio  la  cui  ammissione  temporanea  e'  stata
autorizzata  ma  che  non  sono  state  utilizzate  per  riparazioni,
dovranno essere riesportate entro i sei  mesi  successivi  alla  data
d'importazione. Detto periodo potra' tuttavia essere prorogato  dalle
autorita' doganali competenti. 
  3. Le  parti  di  ricambio  non  riesportate  potranno  essere,  in
conformita' alla regolamentazione del  paese  interessato  e  secondo
quanto eventualmente autorizzato dalle autorita'  doganali  di  detto
paese: 
  a) sottoposte ai dazi ed alle imposizioni  all'importazione  dovuti
alla data in cui le parti di  ricambio  sono  presentate,  a  seconda
delle condizioni in cui si trovano; 
  b) lasciate, senza alcun onere, alle autorita' competenti di questo 
paese; oppure 
  c) distrutte a spese delle Parti interessate e sotto  un  controllo
ufficiale.