(Convenzione - art. 7)
                             Articolo 7 
             Accessori ed equipaggiamenti di contenitori 
  1. Se l'Accordo di utilizzazione in comune prevede la creazione  di
un fondo comune per gli accessori e gli equipaggiamenti individuabili
di contenitori, sia importati  con  un  contenitore  appartenente  al
"Pool"  per  essere  riesportati  separatamente  o   con   un   altro
contenitore  del  "Pool",  sia  importati  separatamente  per  essere
riesportati  con  un   contenitore   appartenente   al   "Pool",   le
disposizioni degli articoli 4, 5 (paragrafi 1, 2 e 3  b)  e  9  della
presente  Convenzione  si  applicheranno  mutatis  mutandis  a   tali
accessori ed equipaggiamenti. 
  2. Se l'Accordo di utilizzazione in comune non prevede la creazione
di un fondo  comune  per  gli  accessori  e  gli  equipaggiamenti  di
contenitori, sia importati con un contenitore appartenente al  "Pool"
per essere riesportati separatamente o con un altro  contenitore  del
"Pool", oppure importati separatamente per essere riesportati con  un
contenitore appartenente al "Pool": 
  a) le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 6 si applicheranno
a tali accessori ed equipaggiamenti; 
  b) ciascuna delle Parti contraenti si riserva  il  diritto  di  non
concedere   l'ammissione   temporanea   agli   accessori   ed    agli
equipaggiamenti  che  sono  stati  oggetto  di  una  transazione   di
acquisto, di  noleggio-vendita,  di  contratto  di  affitto  o  altro
contratto analogo stipulato da una persona residente o avente la  sua
sede di affari sul loro territorio; 
  c)  nonostante  il  termine  per  la  riesportazione  stabilito  al
paragrafo 2 dell'articolo  6,  applicabile  agli  accessori  ed  agli
equipaggiamenti in virtu' del punto (a) del  presente  articolo,  gli
accessori e gli equipaggiamenti gravemente danneggiati  potranno  non
essere riesportati, a patto pero' di essere, in  conformita'  con  la
regolamentazione del paese interessato e secondo quanto eventualmente
autorizzato dalle autorita' doganali di detto paese: 
     i) sottoposti  ai  dazi  ed  alle  imposizioni  all'importazione
     dovuti alla data in  cui  sono  presentati  e  a  seconda  delle
     condizioni in cui si trovano; 
     ii) lasciati, senza alcun onere, alle  autorita'  pertinenti  di
     questo paese; oppure 
     iii) distrutti sotto un controllo ufficiale  ed  a  spese  delle
     parti interessate; le parti  e  le  materie  ricuperate  saranno
     soggette ai dazi ed  alle  imposizioni  all'importazione  dovute
     alla data in cui sono presentati e a seconda delle condizioni in
     cui si trovano.