(Convenzione - art. 9)
                             Articolo 9 
                              Controlli 
  1.  Ciascuna  Parte  Contraente  ha  diritto  di  procedere  a  dei
controlli per quanto riguarda l'applicazione corretta della  presente
Convenzione. 
  2. I membri del "Pool" aventi la loro sede di affari sul territorio
di una Parte Contraente debbono fornire alle  autorita'  doganali  di
tale Parte contraente, a  loro  richiesta,  l'elenco  del  numero  di
contenitori messi a disposizione del  "Pool"  nonche'  il  numero  di
contenitori di ogni tipo inclusi nel "Pool" sul suo territorio.