(Convenzione - art. 1)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
                CONVENZIONE QUADRO PER LA PROTEZIONE 
                      DELLE MINORANZE NAZIONALI 
                     Strasburgo, 1 novembre 1995 
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati,  firmatari
della presente Convenzione quadro, 
Considerando che il fine del Consiglio d'Europa e' di realizzare  una
maggiore unione tra i suoi membri  al  fine  di  salvaguardare  e  di
conseguire gli  ideali  ed  i  principi  che  rappresentano  il  loro
patrimonio comune; 
Considerando che uno dei mezzi per  raggiungere  questo  fine  e'  la
salvaguardia e l'ulteriore sviluppo dei  diritti  dell'uomo  e  delle
liberta' fondamentali; 
Desiderando dar seguito alla Dichiarazione dei Capi  di  Stato  e  di
Governo degli Stati Membri del Consiglio d'Europa adottata  a  Vienna
il 9 ottobre 1993; 
Determinati a proteggere l'esistenza delle  minoranze  nazionali  sui
loro rispettivi territori; 
Considerando  che  le  vicissitudini  della  storia   europea   hanno
dimostrato che la protezione delle minoranze nazionali e'  essenziale
per la stabilita', la sicurezza democratica e la pace del continente; 
Considerando che una societa' che si vuole pluralista e  genuinamente
democratica deve non solo rispettare l'identita'  etnica,  culturale,
linguistica e religiosa di ogni persona appartenente ad una minoranza
nazionale ma anche creare condizioni appropriate che le consentano di
esprimere, di preservare e di sviluppare questa identita'; 
Considerando che la creazione di un clima di tolleranza e di  dialogo
e' necessaria per consentire  alla  diversita'  culturale  di  essere
fonte e  fattore  non  di  divisione,  bensi'  di  arricchimento  per
ciascuna societa'; 
Considerando che la realizzazione di una Europa tollerante e prospera
non dipende solo dalla cooperazione tra  Stati  ma  si  basa  su  una
cooperazione transfrontaliera tra collettivita'  locali  e  regionali
che non pregiudichi la costituzione e  l'integrita'  territoriale  di
ciascun Stato; 
In considerazione della Convenzione per  la  Protezione  dei  Diritti
dell'Uomo e delle Liberta' fondamentali e relativi Protocolli; 
In  considerazione  degli  impegni  relativi  alla  protezione  delle
minoranze nazionali contenuti nelle convenzioni e nelle dichiarazioni
delle Nazioni Unite nonche'  nei  documenti  della  Conferenza  sulla
sicurezza e la cooperazione  in  Europa,  in  particolare  quello  di
Copenhagen del 29 giugno 1990; 
Determinati a definire i principi da rispettare e gli obblighi che ne
derivano per assicurare, in seno agli  Stati  membri  ed  agli  altri
Stati che divengano  Parti  del  presente  strumento,  la  protezione
effettiva delle minoranze nazionali e dei diritti  e  liberta'  delle
persone appartenenti a tali minoranze secondo il disposto di legge  e
nel  rispetto  dell'integrita'  territoriale   e   della   sovranita'
nazionale degli Stati; 
Determinati  ad  attuare  i   principi   enunciati   nella   presente
Convenzione quadro per mezzo di legislazioni nazionali e di politiche
governative appropriate, 
Hanno convenuto quanto segue: 
     Articolo 1 
  La protezione delle minoranze  nazionali  e  dei  diritti  e  delle
liberta' delle persone  appartenenti  a  queste  minoranze  e'  parte
integrante della protezione internazionale dei diritti dell'uomo e in
quanto tale rientra nella portata della cooperazione internazionale.