(Convenzione - art. 3)
     Articolo 3 
1 Ogni persona che appartiene ad una minoranza nazionale  ha  diritto
   di scegliere liberamente se essere  trattata  o  non  trattata  in
   quanto tale e nessuno svantaggio dovra' risultare da questa scelta
   o dall'esercizio dei diritti ad essa connessi. 
2 Le persone appartenenti a minoranze  nazionali  possono  esercitare
   individualmente ed in comunita' con altre persone, i diritti e  le
   liberta'  derivanti  dai   principi   enunciati   nella   presente
   Convenzione quadro.