Articolo 3 1 Ogni persona che appartiene ad una minoranza nazionale ha diritto di scegliere liberamente se essere trattata o non trattata in quanto tale e nessuno svantaggio dovra' risultare da questa scelta o dall'esercizio dei diritti ad essa connessi. 2 Le persone appartenenti a minoranze nazionali possono esercitare individualmente ed in comunita' con altre persone, i diritti e le liberta' derivanti dai principi enunciati nella presente Convenzione quadro.