(Convenzione - art. 1)
                      Traduzione non ufficiale 
                CONVENZIONE SULLA SICUREZZA NUCLEARE 
    PREAMBOLO 
    LE PARTI CONTRAENTI 
    i) consapevoli dell'importanza per la Comunita' internazionale di
assicurarsi  che  l'uso  dell'energia  nucleare   sia   sicuro,   ben
regolamentato e corretto da un punto di vista ambientale; 
    ii) ribadendo la necessita' di continuare a dare  impulso  ad  un
elevato livello di sicurezza nucleare nel mondo intero; 
    iii) ribadendo che la responsabilita'  della  sicurezza  nucleare
spetta  allo  Stato  nella  cui  giurisdizione  ricade  un   impianto
nucleare; 
    iv) desiderando  dare  impulso  ad  una  efficace  cultura  della
sicurezza nucleare; 
    v)  consapevoli  che  gli  incidenti  negli   impianti   nucleari
potrebbero avere conseguenze transfrontaliere; 
    vi) tenendo conto della Convenzione sulla protezione fisica delle
materie nucleari (1979), della Convenzione sulla pronta  notifica  di
un incidente nucleare (1986) e della Convenzione  sull'assistenza  in
casi di incidenze nucleare e di emergenza radiologica (1986); 
    vii) considerando che la presente Convenzione comporta  l'impegno
di applicare principi fondamentali  di  sicurezza  per  gli  impianti
nucleari piuttosto che norme  di  sicurezza  dettagliate  e  che,  in
materia  di  sicurezza,  esistono  linee-guida  definite  a   livello
internazionale che  vengono  periodicamente  riviste  e  che  possono
dunque fornire indicazioni sui mezzi piu' aggiornati per ottenere  un
elevato livello di sicurezza; 
    viii) considerando che la presente Convenzione comporta l'impegno
di applicare principi fondamentali  di  sicurezza  per  gli  impianti
nucleari   piuttosto   che   norme   di   sicurezza   dettagliate   e
periodicamente riviste e che possono dunque fornire  indicazioni  sui
mezzi piu' aggiornati per ottenere un elevato livello di sicurezza; 
    ix)  affermando  la  necessita'  di   intraprendere   rapidamente
l'elaborazione di  una  convenzione  internazionale  sulla  sicurezza
della gestione dei rifiuti radioattivi, non  appena  il  processo  in
corso per sviluppare i principi fondamentali per la  sicurezza  della
gestione dei rifiuti radioattivi  avra'  prodotto  un  ampio  accordo
internazionale; 
    x)  riconoscendo  l'utilita'  di  proseguire  il  lavoro  tecnico
connesso alla sicurezza di altre  fasi  del  ciclo  del  combustibile
nucleare e che tale lavoro puo', col tempo,  facilitare  lo  sviluppo
dei protocolli internazionali attuali o futuri; 
    HANNO CONVENUTO quanto segue: 
 
                        ARTICOLO 1. OBIETTIVI 
    Gli obiettivi della presente convenzione sono: 
    i)  conseguire  e  mantenere  un  elevato  livello  di  sicurezza
nucleare nel  mondo  intero  grazie  al  miglioramento  delle  misure
nazionali  e  della  cooperazione  internazionale,  includendo,   ove
appropriato, la cooperazione tecnica in materia di sicurezza; 
    ii)  istituire  e  mantenere,  negli  impianti  nucleari,  difese
efficaci  contro  i  potenziali  rischi  radiologici,  in   modo   da
proteggere gli individui, la  societa'  e  l'ambiente  dagli  effetti
nocivi delle radiazioni emesse da questi impianti; 
    iii) Per "autorizzazione"  si  intende  ogni  atto  autorizzativo
rilasciato al richiedente  dall'organismo  di  regolamentazione,  che
conferisce responsabilita' per la localizzazione,  la  progettazione,
la costruzione, l'avviamento, l'esercizio o la disattivazione  di  un
impianto nucleare.