(Convenzione - art. 2)
                       ARTICOLO 2. DEFINIZIONI 
  Ai fini della presente Convenzione: 
i) Per "impianto nucleare" si intende, per quanto  riguarda  ciascuna
Parte  Contraente,  ogni  centrale  nucleare  di  potenza,  a   scopo
pacifico, fissa, sotto la sua giurisdizione, compresi gli impianti di
stoccaggio, di lavorazione di materiali radioattivi  che  si  trovano
sullo stesso sito e  che  sono  direttamente  connessi  all'esercizio
della centrale nucleare. Tale centrale cessa di  essere  un  impianto
nucleare quando tutti gli elementi  di  combustibile  nucleare  siano
stati  estratti  definitivamente  dal  nocciolo   del   reattore   ed
immagazzinati  in  maniera  sicura,  in  conformita'  con   procedure
approvate, ed un programma di disattivazione sia stato concordato con
l'organismo di regolamentazione. 
ii) Per "organismo di  regolamentazione"  si  intende,  per  ciascuna
Parte Contraente, uno o  piu'  organismi  da  quest'ultima  investiti
della facolta' giuridica di rilasciare autorizzazioni e di  elaborare
la normativa relativa alla localizzazione, alla  progettazione,  alla
costruzione,  all'avviamento,  all'esercizio  o  alla  disattivazione
degli impianti nucleari. 
iii)  Per  "autorizzazione"  si  intende  ogni   atto   autorizzativo
rilasciato al richiedente  dall'organismo  di  regolamentazione,  che
conferisce responsabilita' per la localizzazione,  la  progettazione,
la costruzione, l'avviamento, l'esercizio o la disattivazione  di  un
impianto nucleare.