(Convenzione-art. 1)
                      Traduzione non ufficiale 
              CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEI MINORI E 
      SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE 
Gli Stati firmatari della presente Convenzione, 
Riconoscendo che, per lo sviluppo armonioso della  sua  personalita',
il minore deve crescere in un ambiente  familiare,  in  un  clima  di
felicita', d'amore e di comprensione, 
Ricordando  che  ogni  Stato  dovrebbe  adottare,  con  criterio   di
priorita', misure appropriate per consentire la permanenza del minore
nella famiglia d'origine, 
Riconoscendo   che    l'adozione    internazionale    puo'    offrire
l'opportunita' di dare una famiglia permanente a quei  minori  per  i
quali non puo' essere trovata una famiglia idonea nel loro  Stato  di
origine, 
Convinti della necessita' di prevedere misure atte a garantire che le
adozioni internazionali  si  facciano  nell'interesse  superiore  del
minore e nel rispetto dei suoi  diritti  fondamentali,  e  che  siano
evitate la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori, 
Desiderando  stabilire,  a  questo  scopo,  disposizioni  comuni  che
tengano   conto   dei   principi   riconosciuti    dagli    strumenti
internazionali, in particolare dalla Convenzione delle Nazioni  Unite
sui Diritti del Minore del 20 novembre 1989,  e  dalla  Dichiarazione
delle Nazioni Unite sui Principi Sociali e Giuridici applicabili alla
Protezione ed all'Assistenza ai Minori, con  particolare  riferimento
alle prassi in materia di adozione e di  affidamento  familiare,  sul
piano   nazionale   e   su   quello    internazionale    (Risoluzione
dell'Assemblea Generale 41/85 del 3 dicembre 1986), 
Hanno convenuto le seguenti disposizioni: 
Art. 1 
La presente Convenzione ha per oggetto: 
a - di stabilire delle garanzie, affinche' le adozioni internazionali
si facciano nell'interesse superiore del minore e  nel  rispetto  dei
diritti  fondamentali  che  gli   sono   riconosciuti   nel   diritto
internazionale; 
b - d'instaurare un sistema di cooperazione fra gli Stati contraenti,
al fine di  assicurare  il  rispetto  di  queste  garanzie  e  quindi
prevenire la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori; 
c - di assicurare il riconoscimento, negli  Stati  contraenti,  delle
adozioni realizzate in conformita' alla Convenzione.