(Convenzione-art. 2)
Art. 2 
1.  La  Convenzione  si  applica  allorche'  un   minore,   residente
abitualmente in uno Stato contraente (" Stato d'origine") e  stato  o
deve essere trasferito in un  altro  Stato  contraente  ("  Stato  di
accoglienza"), sia a seguito di adozione  nello  Stato  d'origine  da
parte di coniugi o di una persona residente abitualmente nello  Stato
di accoglienza,  sia  in  vista  di  tale  adozione  nello  Stato  di
accoglienza o in quello di origine. 
2. La Convenzione contempla  solo  le  adozioni  che  determinano  un
legame di filiazione.