Art. 2 1. La Convenzione si applica allorche' un minore, residente abitualmente in uno Stato contraente (" Stato d'origine") e stato o deve essere trasferito in un altro Stato contraente (" Stato di accoglienza"), sia a seguito di adozione nello Stato d'origine da parte di coniugi o di una persona residente abitualmente nello Stato di accoglienza, sia in vista di tale adozione nello Stato di accoglienza o in quello di origine. 2. La Convenzione contempla solo le adozioni che determinano un legame di filiazione.