(Statuto-art. 1)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
STATUTO DI ROMA DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE 
PREAMBOLO 
Gli Stati Parti del presente Statuto, 
Consapevoli che tutti i popoli sono uniti da stretti vincoli e che le
   loro culture formano un patrimonio da tutti condiviso, un delicato
   mosaico che rischia in ogni momento di essere distrutto, 
Memori che nel corso di questo secolo, milioni di  bambini,  donne  e
   uomini sono stati vittime di atrocita' inimmaginabili che  turbano
   profondamente la coscienza dell'umanita' 
Riconoscendo che crimini di tale  gravita'  minacciano  la  pace,  la
sicurezza ed il benessere del mondo, 
Affermando che i delitti piu' gravi che  riguardano  l'insieme  della
   comunita' internazionale non possono rimanere impuniti  e  che  la
   loro repressione  deve  essere  efficacemente  garantita  mediante
   provvedimenti  adottati  in  ambito  nazionale  ed  attraverso  il
   rafforzamento della cooperazione Internazionale, 
Determinati a  porre  termine  all'impunita'  degli  autori  di  tali
   crimini  contribuendo  in  tal  modo  alla  prevenzione  di  nuovi
   crimini, 
Rammentando che e' dovere di  ciascun  Stato  esercitare  la  propria
   giurisdizione penale nei confronti  dei  responsabili  di  crimini
   internazionali, 
Ribadendo gli scopi ed i principi della Carta delle Nazioni Unite  ed
   in modo particolare il dovere di tutti gli Stati di astenersi  dal
   ricorrere all'uso della minaccia o della forza contro l'integrita'
   territoriale o l'indipendenza politica  degli  altri  Stati  o  in
   contrasto, in qualsiasi altro modo, con gli  scopi  delle  Nazioni
   Unite, 
Evidenziando a tale riguardo che nessuna  disposizione  del  presente
   Statuto puo' essere interpretata  nel  senso  di  autorizzare  uno
   Stato Parte ad intervenire in un conflitto armato  di'  competenza
   degli affari interni di un altro Stato, 
Determinati  ad  istituire,  a  tali  fini  e  nell'interesse   delle
   generazioni presenti e future,  una  Corte  penale  internazionale
   permanente e indipendente, collegata con il sistema delle  Nazioni
   Unite competente a giudicare sui  crimini  piu'  gravi  motivo  di
   allarme per l'intera comunita' internazionale, 
Evidenziando che la Corte penale internazionale  istituita  ai  sensi
   del presente Statuto e' complementare  alle  giurisdizioni  penali
   nazionali, 
Risoluti  a  garantire  duraturo  rispetto   all'applicazione   della
giustizia internazionale 
Hanno convenuto quanto segue: 
                             Articolo 1 
                              La Corte 
E' istituita una Corte penale internazionale ("la Corte")  in  quanto
   istituzione  permanente  che  puo'  esercitare   il   suo   potere
   giurisdizionale sulle persone fisiche per i piu' gravi crimini  di
   portata internazionale, ai sensi del  presente  Statuto.  Essa  e'
   complementare  alle  giurisdizioni   penali   nazionali   La   sua
   giurisdizione ed il suo funzionamento sono  regolati  dalle  norme
   del presente Statuto.