TRADUZIONE NON UFFICIALE STATUTO DI ROMA DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE PREAMBOLO Gli Stati Parti del presente Statuto, Consapevoli che tutti i popoli sono uniti da stretti vincoli e che le loro culture formano un patrimonio da tutti condiviso, un delicato mosaico che rischia in ogni momento di essere distrutto, Memori che nel corso di questo secolo, milioni di bambini, donne e uomini sono stati vittime di atrocita' inimmaginabili che turbano profondamente la coscienza dell'umanita' Riconoscendo che crimini di tale gravita' minacciano la pace, la sicurezza ed il benessere del mondo, Affermando che i delitti piu' gravi che riguardano l'insieme della comunita' internazionale non possono rimanere impuniti e che la loro repressione deve essere efficacemente garantita mediante provvedimenti adottati in ambito nazionale ed attraverso il rafforzamento della cooperazione Internazionale, Determinati a porre termine all'impunita' degli autori di tali crimini contribuendo in tal modo alla prevenzione di nuovi crimini, Rammentando che e' dovere di ciascun Stato esercitare la propria giurisdizione penale nei confronti dei responsabili di crimini internazionali, Ribadendo gli scopi ed i principi della Carta delle Nazioni Unite ed in modo particolare il dovere di tutti gli Stati di astenersi dal ricorrere all'uso della minaccia o della forza contro l'integrita' territoriale o l'indipendenza politica degli altri Stati o in contrasto, in qualsiasi altro modo, con gli scopi delle Nazioni Unite, Evidenziando a tale riguardo che nessuna disposizione del presente Statuto puo' essere interpretata nel senso di autorizzare uno Stato Parte ad intervenire in un conflitto armato di' competenza degli affari interni di un altro Stato, Determinati ad istituire, a tali fini e nell'interesse delle generazioni presenti e future, una Corte penale internazionale permanente e indipendente, collegata con il sistema delle Nazioni Unite competente a giudicare sui crimini piu' gravi motivo di allarme per l'intera comunita' internazionale, Evidenziando che la Corte penale internazionale istituita ai sensi del presente Statuto e' complementare alle giurisdizioni penali nazionali, Risoluti a garantire duraturo rispetto all'applicazione della giustizia internazionale Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 La Corte E' istituita una Corte penale internazionale ("la Corte") in quanto istituzione permanente che puo' esercitare il suo potere giurisdizionale sulle persone fisiche per i piu' gravi crimini di portata internazionale, ai sensi del presente Statuto. Essa e' complementare alle giurisdizioni penali nazionali La sua giurisdizione ed il suo funzionamento sono regolati dalle norme del presente Statuto.