(Statuto-art. 3)
                             Articolo 3 
Sede della Corte 
1.  La  sede  della  Corte  e'  all'Aia,  nei   Paesi-Bassi   ("Stato
ospitante"). 
2. La Corte e lo Stato ospitante stabiliscono un accordo di sede  che
   sara' in  seguito  approvato  dall'Assemblea  degli  Stati  Parte,
   successivamente concluso dal Presidente  della  Corte  a  nome  di
   quest'ultima. 
3. Quando lo ritiene opportuno, la Corte puo' riunirsi  in  qualsiasi
altro luogo, secondo le norme del presente Statuto.