(Statuto-art. 4)
                             Articolo 4 
Status giuridico e poteri della Corte 
1. La Corte possiede personalita' giuridica internazionale.  Essa  ha
   anche la capacita' giuridica necessaria per l'esercizio delle  sue
   funzioni ed il conseguimento dei suoi obiettivi. 
2. La Corte puo' esercitare le proprie funzioni ed  i  propri  poteri
   quali preveduti nel presente Statuto, sul territorio di  qualsiasi
   Stato Parte e mediante una convenzione a tal fine, sul  territorio
   di ogni altro Stato.