(Accordo-art. 5)
                             Articolo 5 
                 Responsabilita' dell'Organizzatore 
 
1.  L'Organizzatore  e'  una  societa'  di  interesse   nazionale   e
l'attuazione del suo oggetto sociale costituisce un espresso  impegno
assunto dal Governo della Repubblica italiana nei confronti del  BIE,
da attuarsi nel limite delle risorse preordinate a tale finalita'. 
2. In particolare, l'Organizzatore, nella  sua  qualita'  di  gestore
dell'Expo Milano 2015, ha il compito di svolgere tutte  le  attivita'
necessarie alla realizzazione dell'evento, in particolare le opere di
preparazione e costruzione del sito,  le  opere  infrastrutturali  di
connessione del Sito espositivo, le opere riguardanti la ricettivita'
e le opere di natura tecnologica e di sicurezza. 
3. Esso e' tenuto inoltre a svolgere tutte le attivita' connesse alla
preparazione, organizzazione e  gestione  dell'Evento,  ivi  compresa
l'istituzione  di  un  "Centro  Servizi  per  i  Partecipanti",  sede
operativa  di  tutte  le  Amministrazioni  centrali   e   periferiche
competenti dello Stato ospitante.