Articolo 6 Ingresso e soggiorno 1. Lo Stato ospitante adottera' tutte le misure necessarie per agevolare l'ingresso e il soggiorno nel territorio della Repubblica Italiana del personale delle Sezioni di ciascun Commissariato Generale di Sezione di cui all'articolo 1 del presente Accordo. I visti d'ingresso per missione, con riferimento all'evento espositivo, necessari al suddetto personale saranno rilasciati gratuitamente e con ogni consentita sollecitudine. 2. Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana rilascia ai Commissari Generali di Sezione, al personale delle Sezioni, al loro stretto nucleo familiare, una carta di identita' che attesta la qualifica del titolare e che li esime dal rilascio del permesso di soggiorno. La validita' della carta di identita' e' limitata al periodo strettamente legato all'Expo Milano 2015 e comunque non oltre la durata del presente Accordo. 3. Lo Stato ospitante adottera' tutte le misure necessarie per agevolare l'ingresso e il soggiorno nel territorio della Repubblica Italiana del seguente personale: a) personale di organizzazioni senza fini di lucro o, in generale, di Partecipanti Non Ufficiali con i quali l'Organizzatore abbia stipulato un contratto di partecipazione, b) fornitori di servizi dei Partecipanti Ufficiali e dei Partecipanti Non Ufficiali, c) espositori dei Partecipanti Ufficiali e dei Partecipanti Non Ufficiali, d) persone coinvolte negli eventi artistici e culturali organizzati, all'interno del Sito espositivo, dai Partecipanti Ufficiali, Partecipanti Non Ufficiali o dall'Organizzatore, e) giornalisti al seguito di delegazioni straniere incaricati di seguire gli eventi organizzati dai Partecipanti all'Expo Milano 2015, f) personale coinvolto in attivita' commerciali nell'ambito dell'Esposizione, autorizzato dall'Organizzatore. 4. I visti d'ingresso necessari al suddetto personale saranno rilasciati con ogni consentita sollecitudine sulla base della vigente normativa in materia. Il rilascio del visto per missione, con riferimento all'evento espositivo, esime detto personale dal rilascio delle autorizzazioni al lavoro ma non dalle procedure previste in tema di permesso di soggiorno. Uguale trattamento sara' riconosciuto al personale che fa ingresso in Italia in regime di esenzione di visto per un soggiorno di durata massima di 90 giorni nell'arco di un semestre. 5. Le autorita' italiane competenti, per il tramite dell'Organizzatore, sono tenute a fornire non appena possibile ai Partecipanti tutte le informazioni e i formulari necessari. Ogni modifica legislativa in materia di ingresso e di soggiorno, deve essere comunicata tempestivamente ai Partecipanti. 6. Al fine di assicurare il buon funzionamento delle procedure di emissione dei visti e delle carte di identita' di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ogni Commissario Generale di Sezione comunichera' ufficialmente al Ministero degli Affari Esteri la lista dei nomi del personale della propria Sezione per quanto possibile, in anticipo. Cosi' come per accelerare il rilascio dei visti e dei permessi di soggiorno per il personale di cui al paragrafo 3 del presente articolo, il Commissario Generale di Sezione o il Direttore del Partecipante Non Ufficiale comunicheranno il prima possibile all'Organizzatore i nomi delle persone che saranno coinvolte nella realizzazione del proprio spazio espositivo, la durata e lo scopo della loro presenza nel territorio italiano.