(Accordo-art. 6)
                             Articolo 6 
                        Ingresso e soggiorno 
 
1. Lo Stato  ospitante  adottera'  tutte  le  misure  necessarie  per
agevolare l'ingresso e il soggiorno nel territorio  della  Repubblica
Italiana  del  personale  delle  Sezioni  di  ciascun   Commissariato
Generale di Sezione di cui all'articolo 1  del  presente  Accordo.  I
visti d'ingresso per missione, con riferimento all'evento espositivo,
necessari al suddetto personale saranno  rilasciati  gratuitamente  e
con ogni consentita sollecitudine. 
2. Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana  rilascia  ai
Commissari Generali di Sezione, al personale delle Sezioni,  al  loro
stretto nucleo familiare, una  carta  di  identita'  che  attesta  la
qualifica del titolare e che li esime dal rilascio  del  permesso  di
soggiorno. La validita' della  carta  di  identita'  e'  limitata  al
periodo strettamente legato all'Expo Milano 2015 e comunque non oltre
la durata del presente Accordo. 
3. Lo Stato  ospitante  adottera'  tutte  le  misure  necessarie  per
agevolare l'ingresso e il soggiorno nel territorio  della  Repubblica
Italiana del seguente personale: 
   a) personale di organizzazioni senza fini di lucro o, in generale,
di Partecipanti Non  Ufficiali  con  i  quali  l'Organizzatore  abbia
stipulato un contratto di partecipazione, 
   b)  fornitori  di  servizi  dei  Partecipanti  Ufficiali   e   dei
Partecipanti Non Ufficiali, 
   c) espositori dei Partecipanti Ufficiali e  dei  Partecipanti  Non
Ufficiali, 
   d)  persone  coinvolte  negli   eventi   artistici   e   culturali
organizzati,  all'interno  del  Sito  espositivo,  dai   Partecipanti
Ufficiali, Partecipanti Non Ufficiali o dall'Organizzatore, 
   e) giornalisti al seguito di delegazioni straniere  incaricati  di
seguire gli eventi organizzati dai Partecipanti all'Expo Milano 2015, 
   f)  personale  coinvolto  in  attivita'  commerciali   nell'ambito
dell'Esposizione, autorizzato dall'Organizzatore. 
4.  I  visti  d'ingresso  necessari  al  suddetto  personale  saranno
rilasciati con ogni consentita sollecitudine sulla base della vigente
normativa in  materia.  Il  rilascio  del  visto  per  missione,  con
riferimento all'evento espositivo, esime detto personale dal rilascio
delle autorizzazioni al lavoro ma non  dalle  procedure  previste  in
tema di permesso di soggiorno. Uguale trattamento sara'  riconosciuto
al personale che fa ingresso in Italia  in  regime  di  esenzione  di
visto per un soggiorno di durata massima di 90 giorni nell'arco di un
semestre. 
5.   Le   autorita'   italiane    competenti,    per    il    tramite
dell'Organizzatore, sono tenute a fornire  non  appena  possibile  ai
Partecipanti tutte le informazioni  e  i  formulari  necessari.  Ogni
modifica legislativa in materia di  ingresso  e  di  soggiorno,  deve
essere comunicata tempestivamente ai Partecipanti. 
6. Al fine di assicurare il buon  funzionamento  delle  procedure  di
emissione dei visti e delle carte di identita' di cui al paragrafo  1
del  presente  articolo,  ogni  Commissario   Generale   di   Sezione
comunichera' ufficialmente al Ministero degli Affari Esteri la  lista
dei nomi del personale della propria Sezione per quanto possibile, in
anticipo. Cosi' come per accelerare  il  rilascio  dei  visti  e  dei
permessi di soggiorno per il personale di  cui  al  paragrafo  3  del
presente articolo, il Commissario Generale di Sezione o il  Direttore
del Partecipante Non  Ufficiale  comunicheranno  il  prima  possibile
all'Organizzatore i nomi delle persone che  saranno  coinvolte  nella
realizzazione del proprio spazio espositivo, la  durata  e  lo  scopo
della loro presenza nel territorio italiano.