(Convenzione-art. 1)
            ((Parte di provvedimento in formato grafico))

 
 
((Convenzione del Consiglio d'Europa sulla  prevenzione  e  la  lotta
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica 
 
 
 
                      Istanbul, 11 maggio 2011 
 
 
                                       www.coe.int/conventionviolence 
 
 
The official languages of the  Council  of  Europe  are  English  and
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the treaties published by the Secretary General  of  the  Council  of
Europe, each in a separate booklet of the  "European  Treaty  Series"
(ETS) continued since 2004 by the "Council of Europe  Treaty  Series"
(CETS), are deemed authentic. The translation presented here  is  for
information only. 
 
 
 
Preambolo 
 
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri  firmatari  della
presente  Convenzione,  Ricordando  la  Convenzione  europea  per  la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (STE
n° 5, 1950) e i suoi Protocolli, la Carta sociale europea (STE n° 35,
1961, riveduta nel 1996, STE n°163),  la  Convenzione  del  Consiglio
d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (STCE  n°  197,
2005) e la Convenzione del Consiglio d'Europa  sulla  protezione  dei
bambini contro lo sfruttamento e gli abusi  sessuali  (STCE  n°  201,
2007); 
Ricordando le seguenti raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli
Stati membri del Consiglio d'Europa: Raccomandazione Rec(2002)5 sulla
protezione delle donne dalla violenza, Raccomandazione CM/Rec(2007)17
sulle norme e meccanismi per la parita' tra le donne  e  gli  uomini,
Raccomandazione CM/Rec(2010)10 sul ruolo delle donne e  degli  uomini
nella prevenzione e soluzione  dei  conflitti  e  nel  consolidamento
della pace, e le altre raccomandazioni pertinenti; 
Tenendo conto della sempre  piu'  ampia  giurisprudenza  della  Corte
europea dei  diritti  dell'uomo,  che  enuncia  norme  rilevanti  per
contrastare la violenza nei confronti delle donne; 
Considerando il Patto internazionale sui diritti  civili  e  politici
(1966), il Patto internazionale  sui  diritti  economici,  sociali  e
culturali   (1966),    la    Convenzione    delle    Nazioni    Unite
sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione  contro  le  donne
(CEDAW,  1979)  e  il  suo   Protocollo   opzionale   (1999)   e   la
Raccomandazione generale n° 19 del CEDAW  sulla  violenza  contro  le
donne, la Convenzione delle Nazioni Unite sui  diritti  dell'infanzia
(1989) e i suoi Protocolli opzionali (2000) e  la  Convenzione  delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita' (2006); 
Considerando lo statuto di Roma  della  Corte  penale  internazionale
(2002); 
Ricordando  i  principi  fondamentali  del   diritto   internazionale
umanitario, in particolare la quarta  Convenzione  di  Ginevra  (IV),
relativa alla protezione dei civili in tempo di  guerra  (1949)  e  i
suoi Protocolli addizionali I e II (1977); 
Condannando  ogni  forma  di  violenza  sulle  donne  e  la  violenza
domestica; 
Riconoscendo che il raggiungimento dell'uguaglianza di genere de jure
e de facto e' un elemento chiave per prevenire la violenza contro  le
donne; 
Riconoscendo che la violenza contro le donne  e'  una  manifestazione
dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi,  che  hanno
portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei  loro
confronti  da  parte  degli  uomini  e   impedito   la   loro   piena
emancipazione; 
Riconoscendo la natura strutturale della violenza contro le donne, in
quanto basata sul genere, e riconoscendo  altresi'  che  la  violenza
contro le donne e' uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo  dei
quali le donne sono costrette in una posizione  subordinata  rispetto
agli uomini; 
Riconoscendo con profonda preoccupazione che le donne  e  le  ragazze
sono spesso esposte a gravi forme di violenza, tra  cui  la  violenza
domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato,  i
delitti commessi in nome del  cosiddetto  "onore"  e  le  mutilazioni
genitali  femminili,  che  costituiscono  una  grave  violazione  dei
diritti umani delle donne e delle ragazze e il principale ostacolo al
raggiungimento della parita' tra i sessi; 
Constatando le ripetute violazioni dei diritti  umani  nei  conflitti
armati che colpiscono le popolazioni  civili,  e  in  particolare  le
donne, sottoposte  a  stupri  diffusi  o  sistematici  e  a  violenze
sessuali e  il  potenziale  aggravamento  della  violenza  di  genere
durante e dopo i conflitti; 
Riconoscendo che le donne e le ragazze sono maggiormente  esposte  al
rischio di subire violenza di genere rispetto agli uomini; 
Riconoscendo che la violenza domestica  colpisce  le  donne  in  modo
sproporzionato e che anche  gli  uomini  possono  essere  vittime  di
violenza domestica; 
Riconoscendo che i bambini sono vittime di violenza  domestica  anche
in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia; 
Aspirando a creare un'Europa libera dalla violenza contro le donne  e
dalla violenza domestica, 
Hanno convenuto quanto segue: 
 
Articolo 1 - Obiettivi della Convenzione 
 
  1 La presente Convenzione ha l'obiettivo di: 
  a proteggere le donne  da  ogni  forma  di  violenza  e  prevenire,
perseguire ed eliminare la violenza contro le  donne  e  la  violenza
domestica; 
  b contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro  le
donne e promuovere la concreta parita'  tra  i  sessi,  ivi  compreso
rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne; 
  c predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e
di assistenza a favore di tutte le  vittime  di  violenza  contro  le
donne e di violenza domestica; 
  d promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la
violenza contro le donne e la violenza domestica; 
  e sostenere e assistere le organizzazioni  e  autorita'  incaricate
dell'applicazione  della  legge  in  modo  che  possano   collaborare
efficacemente,  al  fine  di  adottare  un  approccio  integrato  per
l'eliminazione  della  violenza  contro  le  donne  e   la   violenza
domestica. 
  2  Allo  scopo  di  garantire  un'efficace  attuazione  delle   sue
disposizioni da parte delle Parti contraenti, la presente Convenzione
istituisce uno specifico meccanismo di controllo.))