(Convenzione-art. 2)
(( Articolo 2 - Campo di applicazione della Convenzione 
 
  1 La presente Convenzione si applica a tutte le forme  di  violenza
contro le donne, compresa la  violenza  domestica,  che  colpisce  le
donne in modo sproporzionato. 
  2  Le  Parti  contraenti  sono   incoraggiate   ad   applicare   le
disposizioni  della  presente  Convenzione  a  tutte  le  vittime  di
violenza  domestica.  Nell'applicazione  delle   disposizioni   della
presente Convenzione, le  Parti  presteranno  particolare  attenzione
alla protezione delle donne vittime di violenza di genere. 
  3 La presente Convenzione si applica  in  tempo  di  pace  e  nelle
situazioni di conflitto armato. ))