(Convenzione-art. 4)
((  Articolo  4   -   Diritti   fondamentali,   uguaglianza   e   non
discriminazione 
 
  1  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  e  di  altro  tipo
necessarie  per  promuovere  e  tutelare  il  diritto  di  tutti  gli
individui,  e  segnatamente  delle  donne,  di  vivere  liberi  dalla
violenza, sia nella vita pubblica che privata. 
  2 Le Parti condannano ogni forma di discriminazione  nei  confronti
delle donne e adottano senza indugio le misure legislative e di altro
tipo necessarie per prevenirla, in particolare: 
  - inserendo nelle loro costituzioni nazionali o in qualsiasi  altra
disposizione legislativa appropriata il principio della parita' tra i
sessi e garantendo l'effettiva applicazione di tale principio; 
  - vietando  la  discriminazione  nei  confronti  delle  donne,  ivi
compreso procedendo, se del caso, all'applicazione di sanzioni; 
  - abrogando le leggi e le pratiche che discriminano le donne. 
  3 L'attuazione delle disposizioni  della  presente  Convenzione  da
parte delle Parti contraenti, in particolare le  misure  destinate  a
tutelare i diritti delle vittime, deve essere garantita senza  alcuna
discriminazione fondata sul  sesso,  sul  genere,  sulla  razza,  sul
colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o  di
qualsiasi   altro   tipo,   sull'origine   nazionale    o    sociale,
sull'appartenenza  a  una  minoranza  nazionale,  sul  censo,   sulla
nascita,  sull'orientamento  sessuale,  sull'identita'   di   genere,
sull'eta', sulle  condizioni  di  salute,  sulla  disabilita',  sullo
status matrimoniale, sullo status di migrante o  di  rifugiato  o  su
qualunque altra condizione. 
  4 Le misure specifiche  necessarie  per  prevenire  la  violenza  e
proteggere  le  donne  contro  la  violenza  di  genere  non  saranno
considerate discriminatorie ai sensi della presente Convenzione. ))