(Convenzione-art. 5)
(( Articolo 5 - Obblighi degli Stati e dovuta diligenza 
 
  1 Gli Stati si astengono da  qualsiasi  atto  che  costituisca  una
violenza nei confronti delle donne e garantiscono che le autorita', i
funzionari, i rappresentanti statali, le  istituzioni  e  ogni  altro
soggetto pubblico che agisca in nome dello  Stato  si  comportino  in
conformita' con tale obbligo. 
  2  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  e  di  altro  tipo
necessarie  per  esercitare  la  debita  diligenza   nel   prevenire,
indagare, punire i responsabili e risarcire le  vittime  di  atti  di
violenza commessi da soggetti non statali che rientrano nel campo  di
applicazione della presente Convenzione. ))