(Convenzione-art. 1)
  TRADUZIONE NON UFFICIALE 
 
  CONVENZIONE EUROPEA PER LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO 
 
  PREAMBOLO 
 
  Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e  gli  altri  Stati  parti
alla  Convenzione  culturale  europea,   firmatari   della   presente
Convenzione (riveduta), 
  Considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa e'  di  attuare
una piu' stretta  unione  tra  i  suoi  membri,  in  particolare  per
salvaguardare e promuovere gli ideali ed i principi che costituiscono
il loro comune patrimonio; 
  Vista la Convenzione culturale  europea  firmata  a  Parigi  il  19
dicembre 1954 ed in particolare i suoi articoli 1 e 5; 
  Vista  la  Convenzione   per   la   salvaguardia   del   patrimonio
architettonico dell'Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985; 
  Vista la Convenzione europea  sulle  infrazioni  relative  ai  beni
culturali, firmata a Delfi il 23 giugno 1985; 
  Viste  le  raccomandazioni  dell'Assemblea  parlamentare   relative
all'archeologia ed in particolare le Raccomandazioni 848 (1978),  921
(1981) e 1072 (1988); 
  Vista la Raccomandazione n. R (89)5  relativa  alla  protezione  ed
alla  valorizzazione  del  patrimonio  archeologico  nell'ambito   di
operazioni di assetto urbanistico e rurale; 
  Ricordando che il patrimonio archeologico e' un elemento essenziale
per la conoscenza del passato delle civilta'; 
  Riconoscendo che il patrimonio archeologico europeo,  testimonianza
della storia antica e' gravemente minacciato di degrado a  causa  sia
della proliferazione dei  grandi  lavori  di  assetto  urbanistico  e
rurale,  sia  dei  pericoli  naturali,  degli  scavi  clandestini   o
sprovvisti di  carattere  scientifico,  ed  a  causa  altresi'  della
insufficiente informazione del pubblico; 
  Affermando che occorre istituire, laddove non esistano  ancora,  le
necessarie procedure di controllo amministrativo e scientifico, e che
e' opportuno integrare valutazioni di salvaguardia archeologica nelle
politiche di assetto urbanistico e rurale e di sviluppo culturale; 
  Sottolineando che la responsabilita' della  tutela  del  patrimonio
archeologico incombe non solo allo Stato direttamente interessato  ma
anche all'insieme dei paesi europei, al fine di diminuire i  pericoli
di degrado e promuovere la conservazione,  favorendo  gli  scambi  di
esperti e di esperienze, 
  Constatando la necessita' di completare i principi formulati  dalla
Convenzione  europea  per  la  tutela  del  patrimonio  archeologico,
firmata a Londra il 6 maggio 1969, a  seguito  dell'evoluzione  delle
politiche di assetto nei paesi europei, 
 
  Hanno convenuto quanto segue: 
 
  Articolo 1 
 
  1 Lo scopo della presente Convenzione (riveduta) e' di rivedere  il
patrimonio archeologico in  quanto  fonte  della  memoria  collettiva
europea e strumento di studio storico e scientifico. 
  2  A  tal  fine  sono  considerati  come  elementi  del  patrimonio
archeologico tutti i vestigi, beni  ed  altre  tracce  dell'esistenza
dell'umanita' nel passato, in considerazione del fatto che: 
  i. la salvaguardia  e  lo  studio  consentono  di  ripercorrere  lo
sviluppo  della  storia  dell'umanita'  e  dei  suoi   rapporti   con
l'ambiente naturale; 
  ii. i principali mezzi di informazione sono costituiti da  scavi  o
da  scoperte  nonche'  da  ogni  altro  metodo  di  ricerca  relativo
all'umanita' ed al suo ambiente; 
  iii. il  loro  insediamento  e'  localizzato  in  qualsiasi  spazio
soggetto alla giurisdizione delle Parti. 
  3  Sono  incluse  nel  patrimonio  archeologico  le  strutture,  le
costruzioni, gli insiemi architettonici, i siti gia'  oggetto  di  un
riassetto, le testimonianze  mobili,  i  monumenti  di  altra  natura
nonche' il loro contesto, a prescindere se sono situati nel  suolo  o
sotto le acque.