TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE EUROPEA PER LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO PREAMBOLO Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati parti alla Convenzione culturale europea, firmatari della presente Convenzione (riveduta), Considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa e' di attuare una piu' stretta unione tra i suoi membri, in particolare per salvaguardare e promuovere gli ideali ed i principi che costituiscono il loro comune patrimonio; Vista la Convenzione culturale europea firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 ed in particolare i suoi articoli 1 e 5; Vista la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico dell'Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985; Vista la Convenzione europea sulle infrazioni relative ai beni culturali, firmata a Delfi il 23 giugno 1985; Viste le raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare relative all'archeologia ed in particolare le Raccomandazioni 848 (1978), 921 (1981) e 1072 (1988); Vista la Raccomandazione n. R (89)5 relativa alla protezione ed alla valorizzazione del patrimonio archeologico nell'ambito di operazioni di assetto urbanistico e rurale; Ricordando che il patrimonio archeologico e' un elemento essenziale per la conoscenza del passato delle civilta'; Riconoscendo che il patrimonio archeologico europeo, testimonianza della storia antica e' gravemente minacciato di degrado a causa sia della proliferazione dei grandi lavori di assetto urbanistico e rurale, sia dei pericoli naturali, degli scavi clandestini o sprovvisti di carattere scientifico, ed a causa altresi' della insufficiente informazione del pubblico; Affermando che occorre istituire, laddove non esistano ancora, le necessarie procedure di controllo amministrativo e scientifico, e che e' opportuno integrare valutazioni di salvaguardia archeologica nelle politiche di assetto urbanistico e rurale e di sviluppo culturale; Sottolineando che la responsabilita' della tutela del patrimonio archeologico incombe non solo allo Stato direttamente interessato ma anche all'insieme dei paesi europei, al fine di diminuire i pericoli di degrado e promuovere la conservazione, favorendo gli scambi di esperti e di esperienze, Constatando la necessita' di completare i principi formulati dalla Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico, firmata a Londra il 6 maggio 1969, a seguito dell'evoluzione delle politiche di assetto nei paesi europei, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 1 Lo scopo della presente Convenzione (riveduta) e' di rivedere il patrimonio archeologico in quanto fonte della memoria collettiva europea e strumento di studio storico e scientifico. 2 A tal fine sono considerati come elementi del patrimonio archeologico tutti i vestigi, beni ed altre tracce dell'esistenza dell'umanita' nel passato, in considerazione del fatto che: i. la salvaguardia e lo studio consentono di ripercorrere lo sviluppo della storia dell'umanita' e dei suoi rapporti con l'ambiente naturale; ii. i principali mezzi di informazione sono costituiti da scavi o da scoperte nonche' da ogni altro metodo di ricerca relativo all'umanita' ed al suo ambiente; iii. il loro insediamento e' localizzato in qualsiasi spazio soggetto alla giurisdizione delle Parti. 3 Sono incluse nel patrimonio archeologico le strutture, le costruzioni, gli insiemi architettonici, i siti gia' oggetto di un riassetto, le testimonianze mobili, i monumenti di altra natura nonche' il loro contesto, a prescindere se sono situati nel suolo o sotto le acque.