(Convenzione-art. 1)
                                                             Allegato 
 
CONVENZIONE   SULLA   COMPETENZA,   LA    LEGGE    APPLICABILE,    IL
RICONOSCIMENTO,  L'ESECUZIONE  E  LA  COOPERAZIONE  IN   MATERIA   DI
  RESPONSABILITA' GENITORIALE E DI MISURE DI PROTEZIONE DEI MINORI 
 
 
                    (conclusa il 19 ottobre 1996) 
 
    Gli Stati firmatari della presente convenzione, 
    Considerando che e' opportuno rafforzare la protezione dei minori
nelle situazioni a carattere internazionale, 
    Desiderando evitare conflitti fra i  loro  sistemi  giuridici  in
materia  di  competenza,   legge   applicabile,   riconoscimento   ed
esecuzione delle misure di protezione dei minori, 
    Ricordando l'importanza della cooperazione internazionale per  la
protezione dei minori. 
    Confermando che il superiore interesse del minore e' di rilevanza
fondamentale, 
    Constatando la  necessita'  di  rivedere  la  convenzione  del  5
ottobre 1961 sulla competenza delle autorita' e la legge  applicabile
in materia di protezione dei minori, 
    Desiderando stabilire disposizioni comuni  a  tal  fine,  tenendo
conto  della  convenzione  delle  Nazioni  Unite  sui   diritti   del
fanciullo, del 20 novembre 1989, 
    Hanno convenuto le seguenti disposizioni: 
 
 
 
                             Articolo 1 
 
    1. La presente convenzione ha come fine: 
    a) di determinare lo Stato le cui autorita'  sono  competenti  ad
adottare misure volte alla protezione della persona o  dei  beni  del
minore; 
    b)  di  determinare  la  legge  applicabile  da  tali   autorita'
nell'esercizio della loro competenza; 
    c) di  determinare  la  legge  applicabile  alla  responsabilita'
genitoriale; 
    d) di assicurare il riconoscimento e l'esecuzione delle misure di
protezione in tutti gli Stati contraenti; 
    e) di stabilire  fra  le  autorita'  degli  Stati  contraenti  la
cooperazione necessaria  alla  realizzazione  degli  obiettivi  della
convenzione. 
    2. Ai  fini  della  convenzione,  l'espressione  "responsabilita'
genitoriale" comprende la potesta' genitoriale o ogni altro  rapporto
di potesta' analogo che stabilisca i diritti, i poteri e gli obblighi
dei  genitori,  di  un  tutore  o  altro  rappresentante  legale  nei
confronti della persona o dei beni del minore.