(Convenzione-art. 3)
                             Articolo 3 
 
    Le misure previste dall'art. 1 possono vertere in particolare su: 
      a) l'attribuzione, l'esercizio e la revoca  totale  o  parziale
della responsabilita' genitoriale, nonche' sulla sua delega; 
    b) il  diritto  di  affidamento,  che  comprende  il  diritto  di
occuparsi della persona del minore, e in particolare  il  diritto  di
decidere sul suo luogo di residenza, nonche' il  diritto  di  visita,
che comprende il diritto di portare il  minore,  per  un  periodo  di
tempo limitato, in un luogo diverso  da  quello  della  sua  abituale
residenza; 
    c) la tutela, la curatela e gli istituti analoghi; 
    d) la designazione e le funzioni  di  ogni  persona  o  organismo
incaricato di occuparsi della persona  o  dei  beni  del  minore,  di
rappresentarlo o di assisterlo; 
    e) il collocamento del minore in una famiglia di accoglienza o in
un istituto, o la sua assistenza legale  tramite  kafala  o  istituto
analogo; 
    f) la supervisione da parte delle autorita' pubbliche delle  cure
fornite al minore da ogni persona incaricata di occuparsi del minore; 
    g) l'amministrazione, la conservazione o la disposizione dei beni
del minore.