(Convenzione-art. 4)
                             Articolo 4 
 
    Sono esclusi dall'ambito della convenzione: 
      a) l'accertamento e la contestazione della filiazione; 
    b) la decisione sull'adozione  e  le  misure  che  la  preparano,
nonche' l'annullamento e la revoca dell'adozione; 
    c) il cognome e nome del minore; 
    d) l'emancipazione; 
    e) gli obblighi agli alimenti; 
    f) le amministrazioni fiduciarie e le successioni; 
    g) la previdenza sociale; 
    h) le misure  pubbliche  di  carattere  generale  in  materia  di
istruzione e di sanita'; 
    i) le misure adottate conseguentemente alla commissione di  reati
penali da parte di minori; 
    j) le decisioni sul diritto d'asilo e in materia di immigrazione.