Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone
dalla sparizione forzata (2006)
Traduzione non ufficiale
Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con
risoluzione n. 61/117 del 20 dicembre 2006, aperta alla firma il 6
febbraio 2007 a Parigi e successivamente a New York.
Preambolo
Gli Stati Parte alla presente Convenzione,
Considerato l'obbligo degli Stati secondo la Carta delle Nazioni
Unite di promuovere l'universale rispetto e l'osservanza dei diritti
umani e delle liberta' fondamentali,
In considerazione della Dichiarazione Universale dei diritti umani,
Richiamanti il Patto internazionale sui diritti economici, sociali
e suturali, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e
gli altri rilevanti strumenti internazionali in materia di diritti
dell'uomo, diritto umanitario e diritto internazionale penale,
Richiamata altresi' la Dichiarazione sulla protezione di tutte le
persone dalla sparizione forzata, adottata dall'Assemblea Generale
delle Nazioni Unite con risoluzione 47/133 del 18 dicembre 1992,
Consapevoli dell'estrema gravita' della sparizione forzata, che
costituisce un crimine e, in certe circostanze stabilite dal diritto
internazionale, rappresenta un crimine contro l'umanita',
Determinati a impedire le sparizioni forzate e a combattere
l'impunita' per il crimine di sparizione forzata,
Considerato il diritto di ogni persona a non subire la sparizione
forzata e il diritto delle vittime alla giustizia e alla riparazione,
Affermando il diritto di ciascuna vittima a conoscere la verita'
riguardo le circostanze di una sparizione forzata e al destino delle
persone scomparse, nonche' la liberta' di ricercare, di ricevere e di
diffondere informazioni a tal fine,
Hanno concordato quanto segue:
Art. 1.
1. Nessuno sara' soggetto a sparizione forzata.
2. Nessuna circostanza, di alcun tipo, si tratti di stato di guerra
o minaccia di guerra, instabilita' politica interna o qualunque altra
emergenza pubblica, potra' essere invocata per giustificare la
sparizione forzata.