Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata (2006) Traduzione non ufficiale Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione n. 61/117 del 20 dicembre 2006, aperta alla firma il 6 febbraio 2007 a Parigi e successivamente a New York. Preambolo Gli Stati Parte alla presente Convenzione, Considerato l'obbligo degli Stati secondo la Carta delle Nazioni Unite di promuovere l'universale rispetto e l'osservanza dei diritti umani e delle liberta' fondamentali, In considerazione della Dichiarazione Universale dei diritti umani, Richiamanti il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e suturali, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e gli altri rilevanti strumenti internazionali in materia di diritti dell'uomo, diritto umanitario e diritto internazionale penale, Richiamata altresi' la Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 47/133 del 18 dicembre 1992, Consapevoli dell'estrema gravita' della sparizione forzata, che costituisce un crimine e, in certe circostanze stabilite dal diritto internazionale, rappresenta un crimine contro l'umanita', Determinati a impedire le sparizioni forzate e a combattere l'impunita' per il crimine di sparizione forzata, Considerato il diritto di ogni persona a non subire la sparizione forzata e il diritto delle vittime alla giustizia e alla riparazione, Affermando il diritto di ciascuna vittima a conoscere la verita' riguardo le circostanze di una sparizione forzata e al destino delle persone scomparse, nonche' la liberta' di ricercare, di ricevere e di diffondere informazioni a tal fine, Hanno concordato quanto segue: Art. 1. 1. Nessuno sara' soggetto a sparizione forzata. 2. Nessuna circostanza, di alcun tipo, si tratti di stato di guerra o minaccia di guerra, instabilita' politica interna o qualunque altra emergenza pubblica, potra' essere invocata per giustificare la sparizione forzata.