(Convenzione-art. 1)
 
Convenzione internazionale per la  protezione  di  tutte  le  persone
                   dalla sparizione forzata (2006) 
 
 
  Traduzione non ufficiale 
 
  Adottata  dall'Assemblea   Generale   delle   Nazioni   Unite   con
risoluzione n. 61/117 del 20 dicembre 2006, aperta alla  firma  il  6
febbraio 2007 a Parigi e successivamente a New York. 
 
  Preambolo 
 
  Gli Stati Parte alla presente Convenzione, 
  Considerato l'obbligo degli Stati secondo la  Carta  delle  Nazioni
Unite di promuovere l'universale rispetto e l'osservanza dei  diritti
umani e delle liberta' fondamentali, 
  In considerazione della Dichiarazione Universale dei diritti umani, 
  Richiamanti il Patto internazionale sui diritti economici,  sociali
e suturali, il Patto internazionale sui diritti civili e  politici  e
gli altri rilevanti strumenti internazionali in  materia  di  diritti
dell'uomo, diritto umanitario e diritto internazionale penale, 
  Richiamata altresi' la Dichiarazione sulla protezione di  tutte  le
persone dalla sparizione forzata,  adottata  dall'Assemblea  Generale
delle Nazioni Unite con risoluzione 47/133 del 18 dicembre 1992, 
  Consapevoli dell'estrema gravita'  della  sparizione  forzata,  che
costituisce un crimine e, in certe circostanze stabilite dal  diritto
internazionale, rappresenta un crimine contro l'umanita', 
  Determinati  a  impedire  le  sparizioni  forzate  e  a  combattere
l'impunita' per il crimine di sparizione forzata, 
  Considerato il diritto di ogni persona a non subire  la  sparizione
forzata e il diritto delle vittime alla giustizia e alla riparazione, 
  Affermando il diritto di ciascuna vittima a  conoscere  la  verita'
riguardo le circostanze di una sparizione forzata e al destino  delle
persone scomparse, nonche' la liberta' di ricercare, di ricevere e di
diffondere informazioni a tal fine, 
 
  Hanno concordato quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. Nessuno sara' soggetto a sparizione forzata. 
  2. Nessuna circostanza, di alcun tipo, si tratti di stato di guerra
o minaccia di guerra, instabilita' politica interna o qualunque altra
emergenza  pubblica,  potra'  essere  invocata  per  giustificare  la
sparizione forzata.