(Convenzione-art. 10)
                              Art. 10. 
 
  1.  Una  volta  accertato,   tenendo   conto   delle   informazioni
disponibili, che ricorrono le circostanze del  caso,  ciascuno  Stato
Parte adottera' le misure  necessarie  per  porre  sotto  la  propria
custodia  la  persona  sospettata  di  aver  commesso  il  reato   di
sparizione forzata che si trovi sul suo territorio,  ovvero  adottare
altre misure legali necessarie per assicurare  la  sua  presenza.  La
custodia o le diverse misure legali adottate dovranno essere previste
dalle leggi dello Stato Parte ma possono essere mantenute solo per il
tempo necessario a garantire la presenza della persona nel corso  del
procedimento  penale  avviato   nei   suoi   riguardi,   ovvero   del
procedimento di consegna o di estradizione. 
  2. o Stato Parte che ha adottato le misure descritte al paragrafo 1
del presente articolo avviera' anche  immediatamente  un'inchiesta  o
indagine preliminare per accertare i fatti. Notifica le misure  prese
ai sensi del paragrafo 1 agli Stati Parte indicati all'articolo  9.1,
compresa la misura privativa della  liberta'  e  le  circostanze  che
l'hanno giustificata, nonche' le risultanze  dell'inchiesta  o  delle
indagini preliminari, indicando  se  intende  o  meno  esercitare  la
propria giurisdizione. 
  3. Ogni persona in stato di custodia ai sensi del paragrafo  1  del
presente articolo puo' immediatamente comunicare con il  piu'  vicino
rappresentante competente dello Stato di cittadinanza o,  trattandosi
di un  apolide,  con  il  rappresentante  dello  Stato  di  residenza
abituale.