(Convenzione-art. 11)
                              Art. 11. 
 
  Lo Stato Parte che esercita la giurisdizione sul territorio in  cui
e' rintracciata la persona accusata di  aver  commesso  un  reato  di
sparizione  forzata,  sottopone  il  caso  alle   proprie   autorita'
competenti al fine di avviare un procedimento penale, a meno che  non
disponga l'estradizione o la consegna della persona  verso  un  altro
Stato, secondo i propri obblighi internazionali, oppure  disponga  la
consegna  della  persona  ad  un  tribunale  internazionale  di   cui
riconosca la competenza. 
  2. Le suddette autorita' adotteranno le loro decisioni  secondo  le
procedure previste dalle rispettive legislazioni nei  casi  di  reati
comuni di grave natura. Nei casi di cui all'articolo 9.2, lo standard
probatorio richiesto per l'avvio del procedimento  penale  e  per  la
condanna non dovra' essere meno rigoroso di  quello  applicabile  nei
casi di cui all'articolo 9.1. 
  3. Ogni individuo incriminato per un reato  connesso  a  quello  di
sparizione forzata ha diritto ad un trattamento equo in ogni fase del
processo. La persona processata per un reato di sparizione forzata ha
diritto ad  un  processo  equo  davanti  ad  una  corte  o  tribunale
istituito dalla legge, competente, indipendente e imparziale.