(Convenzione-art. 12)
                              Art. 12. 
 
  1. Ogni Stato Parte assicura che qualunque individuo  che  dichiari
che una persona e' stata sottoposta a  sparizione  forzata  abbia  il
diritto di riferire i  fatti  alle  autorita'  competenti,  le  quali
esaminano le accuse in modo pronto e  imparziale  e,  se  necessario,
intraprendono senza indugi un'indagine approfondita e imparziale. Ove
necessario,  si  adottano  i  provvedimenti  necessari  affinche'  la
persona che denuncia, i testimoni, i parenti della persona  scomparsa
e i loro legali nonche'  le  persone  che  partecipano  all'indagine,
siano protetti da maltrattamenti o intimidazioni in conseguenza della
denuncia o della prova fornita. 
  2. Quando sussiste  un  ragionevole  motivo  per  credere  che  una
persona e' stata vittima di scomparsa forzata, le autorita' di cui al
paragrafo 1 del presente articolo intraprendono un'indagine, anche in
mancanza di una denuncia formale. 
  3. Ogni Stato Parte assicura che le autorita' di cui al paragrafo 1
del presente articolo: 
    a)  abbiano  i  poteri  e  le  risorse  necessarie  per  condurre
un'indagine  effettiva,  compreso  l'accesso  a  documenti  e   altre
informazioni rilevanti per l'indagine; 
    b)  abbiano  accesso,   se   necessario   previa   autorizzazione
dell'autorita' giudiziaria, che dovra' pronunciarsi sul  punto  senza
indugi, a tutti i luoghi di detenzione o altri luoghi in cui  vi  sia
un ragionevole motivo di  credere  che  la  persona  scomparsa  possa
essere presente. 
  4. Ogni Stato Parte adotta  le  misure  necessarie  ad  impedire  e
sanzionare atti  che  ostacolino  lo  svolgimento  dell'indagine.  In
particolare, assicura che le persone sospettate di avere commesso  un
reato di sparizione forzata non siano in condizione di influenzare lo
svolgimento   delle   indagini   attraverso   pressioni,   atti    di
intimidazione o ritorsioni nei  riguardi  di  chi  ha  denunciato  il
fatto, dei testimoni, dei parenti della persona scomparsa o dei  loro
legali, ovvero nei riguardi delle persone  che  prendono  parte  alle
indagini.