Art. 12.
1. Ogni Stato Parte assicura che qualunque individuo che dichiari
che una persona e' stata sottoposta a sparizione forzata abbia il
diritto di riferire i fatti alle autorita' competenti, le quali
esaminano le accuse in modo pronto e imparziale e, se necessario,
intraprendono senza indugi un'indagine approfondita e imparziale. Ove
necessario, si adottano i provvedimenti necessari affinche' la
persona che denuncia, i testimoni, i parenti della persona scomparsa
e i loro legali nonche' le persone che partecipano all'indagine,
siano protetti da maltrattamenti o intimidazioni in conseguenza della
denuncia o della prova fornita.
2. Quando sussiste un ragionevole motivo per credere che una
persona e' stata vittima di scomparsa forzata, le autorita' di cui al
paragrafo 1 del presente articolo intraprendono un'indagine, anche in
mancanza di una denuncia formale.
3. Ogni Stato Parte assicura che le autorita' di cui al paragrafo 1
del presente articolo:
a) abbiano i poteri e le risorse necessarie per condurre
un'indagine effettiva, compreso l'accesso a documenti e altre
informazioni rilevanti per l'indagine;
b) abbiano accesso, se necessario previa autorizzazione
dell'autorita' giudiziaria, che dovra' pronunciarsi sul punto senza
indugi, a tutti i luoghi di detenzione o altri luoghi in cui vi sia
un ragionevole motivo di credere che la persona scomparsa possa
essere presente.
4. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie ad impedire e
sanzionare atti che ostacolino lo svolgimento dell'indagine. In
particolare, assicura che le persone sospettate di avere commesso un
reato di sparizione forzata non siano in condizione di influenzare lo
svolgimento delle indagini attraverso pressioni, atti di
intimidazione o ritorsioni nei riguardi di chi ha denunciato il
fatto, dei testimoni, dei parenti della persona scomparsa o dei loro
legali, ovvero nei riguardi delle persone che prendono parte alle
indagini.