Art. 12. 1. Ogni Stato Parte assicura che qualunque individuo che dichiari che una persona e' stata sottoposta a sparizione forzata abbia il diritto di riferire i fatti alle autorita' competenti, le quali esaminano le accuse in modo pronto e imparziale e, se necessario, intraprendono senza indugi un'indagine approfondita e imparziale. Ove necessario, si adottano i provvedimenti necessari affinche' la persona che denuncia, i testimoni, i parenti della persona scomparsa e i loro legali nonche' le persone che partecipano all'indagine, siano protetti da maltrattamenti o intimidazioni in conseguenza della denuncia o della prova fornita. 2. Quando sussiste un ragionevole motivo per credere che una persona e' stata vittima di scomparsa forzata, le autorita' di cui al paragrafo 1 del presente articolo intraprendono un'indagine, anche in mancanza di una denuncia formale. 3. Ogni Stato Parte assicura che le autorita' di cui al paragrafo 1 del presente articolo: a) abbiano i poteri e le risorse necessarie per condurre un'indagine effettiva, compreso l'accesso a documenti e altre informazioni rilevanti per l'indagine; b) abbiano accesso, se necessario previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, che dovra' pronunciarsi sul punto senza indugi, a tutti i luoghi di detenzione o altri luoghi in cui vi sia un ragionevole motivo di credere che la persona scomparsa possa essere presente. 4. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie ad impedire e sanzionare atti che ostacolino lo svolgimento dell'indagine. In particolare, assicura che le persone sospettate di avere commesso un reato di sparizione forzata non siano in condizione di influenzare lo svolgimento delle indagini attraverso pressioni, atti di intimidazione o ritorsioni nei riguardi di chi ha denunciato il fatto, dei testimoni, dei parenti della persona scomparsa o dei loro legali, ovvero nei riguardi delle persone che prendono parte alle indagini.