(Convenzione-art. 13)
                              Art. 13. 
 
  1.  Ai  fini  dell'estradizione  tra  Stati  Parte,  il  reato   di
sparizione forzata non  sara'  considerato  quale  reato  politico  o
connesso con un reato politico, ne' come un reato ispirato da ragioni
politiche. Di conseguenza, una richiesta di  estradizione  basata  su
questo reato non potra' essere  respinta  sulla  base  esclusivamente
delle suddette ragioni. 
  2. Il reato di sparizione forzata sara' considerato compreso  quale
reato che puo' giustificare l'estradizione in qualsiasi  trattato  di
estradizione esistente tra Stati Parti concluso prima dell'entrata in
vigore della presente Convenzione. 
  3.  Gli  Stati  Parte  si  impegnano  a  comprendere  il  reato  di
sparizione forzata tra quelli che  danno  luogo  ad  estradizione  in
tutti i trattati di estradizione conclusi in futuro tra di loro. 
  4. Se uno Stato Parte subordina  la  concessione  dell'estradizione
all'esistenza di un trattato e riceve una richiesta  di  estradizione
da un altro Stato Parte al quale non e'  legato  da  un  trattato  di
estradizione,  lo  Stato  richiesto  puo'  considerare  la   presente
Convenzione   come   base   legale   per   concedere   l'estradizione
limitatamente al reato di sparizione forzata. 
  5.  Gli  Stati   Parte   che   non   subordinano   la   concessione
dell'estradizione all'esistenza di un trattato riconoscono  il  reato
di  sparizione  forzata  come  reato  per  il  quale   si   concedono
reciprocamente l'estradizione. 
  6. In tutti i casi,  l'estradizione  e'  soggetta  alle  condizioni
previste dalla legislazione dello Stato richiesto o dal  trattato  di
estradizione applicabile, comprese,  in  particolare,  le  norme  che
riguardano la previsione di  una  pena  minima  come  condizione  per
l'estradizione e le ragioni che lo Stato Parte richiesto puo' addurre
per rifiutare l'estradizione o sottoporla a determinate condizioni. 
  7.  Nella  presente  Convenzione  puo'  essere  interpretato   come
implicante un obbligo di concedere l'estradizione se lo  Stato  Parte
richiesto ha fondate ragioni per credere che la  richiesta  e'  stata
avanzata allo scopo di perseguire penalmente o punire una  persona  a
causa del sesso, della razza, della  religione,  della  nazionalita',
dell'origine etnica, delle opinioni politiche o dell'appartenenza  di
tale persona ad un particolare gruppo sociale, o  se  il  conformarsi
alla richiesta dovesse cagionare un pregiudizio alla persona per  una
qualunque di queste ragioni.