(Convenzione-art. 14)
                              Art. 14. 
 
  1. Gli  Stati  Parte  si  accorderanno  reciprocamente  la  massima
cooperazione giuridica in relazione ai procedimenti  penali  condotti
in materia di sparizione forzata, compreso fornire  gli  elementi  di
prova in proprio possesso che siano necessari al processo. 
  2. La reciproca assistenza in campo giuridico e'  subordinata  alle
condizioni stabilite dall'ordinamento  giuridico  dello  Stato  Parte
richiesto o dai trattati applicabili in materia di assistenza  legale
comprese, in particolare, le condizioni che lo Stato Parte  richiesto
puo' addurre per rifiutare la mutua cooperazione in  campo  legale  o
sottoporla a determinate condizioni.