(Convenzione-art. 16)
                              Art. 16. 
 
  1. Nessuno Stato Parte  espelle,  respinge  (refoule),  consegna  o
estrada una persona verso uno Stato dove esistano fondate ragioni  di
credere che correrebbe il pericolo di essere  vittima  di  sparizione
forzata. 
  2. Al fine di determinare se esistono tali  ragioni,  le  autorita'
competenti prendono in considerazione ogni considerazione pertinente,
compreso, se del caso, l'esistenza nello  Stato  interessato  di  una
situazione consolidata di estese, flagranti o massicce violazioni dei
diritti umani  o  di  gravi  violazioni  del  diritto  internazionale
umanitario.