Art. 16. 1. Nessuno Stato Parte espelle, respinge (refoule), consegna o estrada una persona verso uno Stato dove esistano fondate ragioni di credere che correrebbe il pericolo di essere vittima di sparizione forzata. 2. Al fine di determinare se esistono tali ragioni, le autorita' competenti prendono in considerazione ogni considerazione pertinente, compreso, se del caso, l'esistenza nello Stato interessato di una situazione consolidata di estese, flagranti o massicce violazioni dei diritti umani o di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario.