Art. 17.
1. Nessuno sara' detenuto segretamente.
2. Senza pregiudizio di altri obblighi internazionali dello Stato
Parte in materia di privazione della liberta', ciascuno Stato Parte,
attraverso la propria legislazione,
a) stabilisce a quali condizioni un ordine di privazione della
liberta' puo' essere emesso;
b) indica le autorita' autorizzate a ordinare le privazione della
liberta';
c) garantisce che ogni persona privata della liberta' sia
detenuta esclusivamente in luoghi di privazione della liberta'
ufficialmente riconosciuti e sottoposti a vigilanza;
d) garantisce che ogni persona privata della liberta' sia
autorizzata a comunicare con - e a farsi visitare da - propri
famigliari, legali o altre persone di sua scelta, salve solo le
condizioni fissate dalla legge, o, se si tratta di uno straniero, a
comunicare con le proprie autorita' consolari, secondo quanto dispone
il diritto internazionale applicabile;
e) garantisce l'accesso da parte delle autorita' e istituzioni
competenti, debitamente autorizzate dalla legge, ai luoghi in cui le
persone sono private della liberta', se necessario previa
autorizzazione da parte dell'autorita' giudiziaria;
f) garantisce che ogni persona privata della liberta' o, in caso
di una sospetta sparizione forzata, dal momento che quest'ultima non
sarebbe in grado di esercitare tale diritto, ogni persona con un
legittimo interesse, quale un parente della persona privata della
liberta', un suo rappresentante o un suo avvocato, abbia il diritto,
in ogni circostanza, di iniziare un procedimento giudiziario
affinche' una corte decida, senza ritardo, sulla legittimita' della
privazione della liberta' e ordini il rilascio della persona se la
privazione della liberta' non e' legittima.
3) Ogni Stato Parte assicura che siano compilati e conservati uno o
piu' registri ufficiali e/o verbali relativi alle persone private
della liberta', che saranno prontamente messi a disposizione su
richiesta da parte di qualunque autorita' giudiziaria o altra
autorita' o istituzione competente autorizzata a cio' dalla legge
dello Stato Parte in questione o da uno strumento giuridico
internazionale di cui lo Stato sia parte. Le informazioni contenute
in tali documenti comprendono, come minimo:
a) l'identita' della persona privata della liberta';
b) il giorno, l'ora e il luogo in cui la persona e' stata privata
della liberta' e l'identita' dell'autorita' che ha effettuato la
privazione della liberta';
c) l'autorita' che ha ordinato la privazione della liberta' e il
fondamento di tale ordine;
d) l'autorita' responsabile per la vigilanza sulla privazione
della liberta';
e) il luogo di privazione della liberta', il giorno e l'ora
dell'ingresso nel luogo di privazione della liberta' e l'autorita'
responsabile di tale luogo;
f) dettagli relativi allo stato di salute della persona privata
della liberta';
g) in caso di morte durante il periodo di privazione della
liberta', le circostanze e le cause del decesso e il luogo di
destinazione dei resti mortali;
h) il giorno e l'ora del rilascio o del trasferimento ad un altro
luogo di detenzione, la destinazione e l'autorita' responsabile del
trasferimento.