(Convenzione-art. 17)
                              Art. 17. 
 
  1. Nessuno sara' detenuto segretamente. 
  2. Senza pregiudizio di altri obblighi internazionali  dello  Stato
Parte in materia di privazione della liberta', ciascuno Stato  Parte,
attraverso la propria legislazione, 
    a) stabilisce a quali condizioni un ordine  di  privazione  della
liberta' puo' essere emesso; 
    b) indica le autorita' autorizzate a ordinare le privazione della
liberta'; 
    c)  garantisce  che  ogni  persona  privata  della  liberta'  sia
detenuta  esclusivamente  in  luoghi  di  privazione  della  liberta'
ufficialmente riconosciuti e sottoposti a vigilanza; 
    d)  garantisce  che  ogni  persona  privata  della  liberta'  sia
autorizzata a comunicare con  -  e  a  farsi  visitare  da  -  propri
famigliari, legali o altre persone  di  sua  scelta,  salve  solo  le
condizioni fissate dalla legge, o, se si tratta di uno  straniero,  a
comunicare con le proprie autorita' consolari, secondo quanto dispone
il diritto internazionale applicabile; 
    e) garantisce l'accesso da parte delle  autorita'  e  istituzioni
competenti, debitamente autorizzate dalla legge, ai luoghi in cui  le
persone  sono  private   della   liberta',   se   necessario   previa
autorizzazione da parte dell'autorita' giudiziaria; 
    f) garantisce che ogni persona privata della liberta' o, in  caso
di una sospetta sparizione forzata, dal momento che quest'ultima  non
sarebbe in grado di esercitare tale  diritto,  ogni  persona  con  un
legittimo interesse, quale un parente  della  persona  privata  della
liberta', un suo rappresentante o un suo avvocato, abbia il  diritto,
in  ogni  circostanza,  di  iniziare  un   procedimento   giudiziario
affinche' una corte decida, senza ritardo, sulla  legittimita'  della
privazione della liberta' e ordini il rilascio della  persona  se  la
privazione della liberta' non e' legittima. 
  3) Ogni Stato Parte assicura che siano compilati e conservati uno o
piu' registri ufficiali e/o verbali  relativi  alle  persone  private
della liberta', che  saranno  prontamente  messi  a  disposizione  su
richiesta  da  parte  di  qualunque  autorita'  giudiziaria  o  altra
autorita' o istituzione competente autorizzata  a  cio'  dalla  legge
dello  Stato  Parte  in  questione  o  da  uno  strumento   giuridico
internazionale di cui lo Stato sia parte. Le  informazioni  contenute
in tali documenti comprendono, come minimo: 
    a) l'identita' della persona privata della liberta'; 
    b) il giorno, l'ora e il luogo in cui la persona e' stata privata
della liberta' e l'identita'  dell'autorita'  che  ha  effettuato  la
privazione della liberta'; 
    c) l'autorita' che ha ordinato la privazione della liberta' e  il
fondamento di tale ordine; 
    d) l'autorita' responsabile per  la  vigilanza  sulla  privazione
della liberta'; 
    e) il luogo di privazione  della  liberta',  il  giorno  e  l'ora
dell'ingresso nel luogo di privazione della  liberta'  e  l'autorita'
responsabile di tale luogo; 
    f) dettagli relativi allo stato di salute della  persona  privata
della liberta'; 
    g) in caso di  morte  durante  il  periodo  di  privazione  della
liberta', le circostanze e  le  cause  del  decesso  e  il  luogo  di
destinazione dei resti mortali; 
    h) il giorno e l'ora del rilascio o del trasferimento ad un altro
luogo di detenzione, la destinazione e l'autorita'  responsabile  del
trasferimento.