Art. 17. 1. Nessuno sara' detenuto segretamente. 2. Senza pregiudizio di altri obblighi internazionali dello Stato Parte in materia di privazione della liberta', ciascuno Stato Parte, attraverso la propria legislazione, a) stabilisce a quali condizioni un ordine di privazione della liberta' puo' essere emesso; b) indica le autorita' autorizzate a ordinare le privazione della liberta'; c) garantisce che ogni persona privata della liberta' sia detenuta esclusivamente in luoghi di privazione della liberta' ufficialmente riconosciuti e sottoposti a vigilanza; d) garantisce che ogni persona privata della liberta' sia autorizzata a comunicare con - e a farsi visitare da - propri famigliari, legali o altre persone di sua scelta, salve solo le condizioni fissate dalla legge, o, se si tratta di uno straniero, a comunicare con le proprie autorita' consolari, secondo quanto dispone il diritto internazionale applicabile; e) garantisce l'accesso da parte delle autorita' e istituzioni competenti, debitamente autorizzate dalla legge, ai luoghi in cui le persone sono private della liberta', se necessario previa autorizzazione da parte dell'autorita' giudiziaria; f) garantisce che ogni persona privata della liberta' o, in caso di una sospetta sparizione forzata, dal momento che quest'ultima non sarebbe in grado di esercitare tale diritto, ogni persona con un legittimo interesse, quale un parente della persona privata della liberta', un suo rappresentante o un suo avvocato, abbia il diritto, in ogni circostanza, di iniziare un procedimento giudiziario affinche' una corte decida, senza ritardo, sulla legittimita' della privazione della liberta' e ordini il rilascio della persona se la privazione della liberta' non e' legittima. 3) Ogni Stato Parte assicura che siano compilati e conservati uno o piu' registri ufficiali e/o verbali relativi alle persone private della liberta', che saranno prontamente messi a disposizione su richiesta da parte di qualunque autorita' giudiziaria o altra autorita' o istituzione competente autorizzata a cio' dalla legge dello Stato Parte in questione o da uno strumento giuridico internazionale di cui lo Stato sia parte. Le informazioni contenute in tali documenti comprendono, come minimo: a) l'identita' della persona privata della liberta'; b) il giorno, l'ora e il luogo in cui la persona e' stata privata della liberta' e l'identita' dell'autorita' che ha effettuato la privazione della liberta'; c) l'autorita' che ha ordinato la privazione della liberta' e il fondamento di tale ordine; d) l'autorita' responsabile per la vigilanza sulla privazione della liberta'; e) il luogo di privazione della liberta', il giorno e l'ora dell'ingresso nel luogo di privazione della liberta' e l'autorita' responsabile di tale luogo; f) dettagli relativi allo stato di salute della persona privata della liberta'; g) in caso di morte durante il periodo di privazione della liberta', le circostanze e le cause del decesso e il luogo di destinazione dei resti mortali; h) il giorno e l'ora del rilascio o del trasferimento ad un altro luogo di detenzione, la destinazione e l'autorita' responsabile del trasferimento.