(Convenzione-art. 18)
                              Art. 18. 
 
  1. Salvo il disposto degli articoli  19  e  20,  ogni  Stato  Parte
garantisce  ad  ogni  persona  con  un  interesse  legittimo  a  tali
informazioni, quali i parenti della persona privata della liberta', i
loro rappresentanti o i loro legali, l'accesso almeno  alle  seguenti
informazioni: 
    a) l'autorita' che ha ordinato la privazione della liberta'; 
    b) il giorno, l'ora e il luogo in cui la  persona  privata  della
liberta' e' stata ammessa al luogo di privazione della liberta'; 
    c) l'autorita'  responsabile  della  vigilanza  sulla  privazione
della liberta'; 
    d) i luoghi in cui la persona privata della  liberta'  si  trova,
compreso, nel caso di trasferimento  ad  altro  luogo  di  privazione
della  liberta',  la  destinazione  e  l'autorita'  responsabile  del
trasferimento; 
    e) il giorno, l'ora e il luogo del rilascio; 
    f) dettagli relativi allo stato di salute della  persona  privata
della liberta'; 
    g) in caso di  morte  durante  il  periodo  di  privazione  della
liberta', le circostanze e  le  cause  del  decesso  e  il  luogo  di
destinazione dei resti mortali; 
  2. Sono prese misure adeguate, ove necessario,  per  proteggere  le
persone di cui al paragrafo  1  del  presente  articolo,  nonche'  le
persone che prendono parte alle  indagini,  da  ogni  maltrattamento,
intimidazione  o  sanzione  come   conseguenza   della   ricerca   di
informazioni su una persona privata della liberta'.