Art. 18.
1. Salvo il disposto degli articoli 19 e 20, ogni Stato Parte
garantisce ad ogni persona con un interesse legittimo a tali
informazioni, quali i parenti della persona privata della liberta', i
loro rappresentanti o i loro legali, l'accesso almeno alle seguenti
informazioni:
a) l'autorita' che ha ordinato la privazione della liberta';
b) il giorno, l'ora e il luogo in cui la persona privata della
liberta' e' stata ammessa al luogo di privazione della liberta';
c) l'autorita' responsabile della vigilanza sulla privazione
della liberta';
d) i luoghi in cui la persona privata della liberta' si trova,
compreso, nel caso di trasferimento ad altro luogo di privazione
della liberta', la destinazione e l'autorita' responsabile del
trasferimento;
e) il giorno, l'ora e il luogo del rilascio;
f) dettagli relativi allo stato di salute della persona privata
della liberta';
g) in caso di morte durante il periodo di privazione della
liberta', le circostanze e le cause del decesso e il luogo di
destinazione dei resti mortali;
2. Sono prese misure adeguate, ove necessario, per proteggere le
persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonche' le
persone che prendono parte alle indagini, da ogni maltrattamento,
intimidazione o sanzione come conseguenza della ricerca di
informazioni su una persona privata della liberta'.