(Convenzione-art. 19)
                              Art. 19. 
 
  1. Le informazioni personali,  compresi  dati  medici  o  genetici,
raccolte e/o trasmesse  nell'ambito  della  ricerca  di  una  persona
scomparsa non saranno utilizzate o messe a  disposizione  per  alcuno
scopo diverso da quello di rintracciare la  persona  scomparsa.  Cio'
senza  pregiudizio  del  loro   utilizzo   in   procedimenti   penali
riguardanti un reato di sparizione forzata o l'esercizio del  diritto
di ottenere riparazione. 
  2. La raccolta, l'elaborazione,  l'utilizzo  e  l'archiviazione  di
informazioni personali, compresi dati medici e genetici, non violera'
o  cagionera'  la  violazione  dei  diritti  umani,  delle   liberta'
fondamentali o della dignita' umana di alcun individuo.