(Convenzione-art. 2)
                               Art. 2. 
 
  Ai fini della presente Convenzione,  sono  considerati  "sparizione
forzata" l'arresto, la detenzione, il  sequestro  o  qualunque  altra
forma di privazione della liberta' da parte di agenti dello  Stato  o
di persone o gruppi di persone che agiscono con l'autorizzazione,  il
sostegno o l'acquiescenza  dello  Stato,  a  cui  faccia  seguito  il
rifiuto di riconoscere la privazione della  liberta'  o  il  silenzio
riguardo la sorte o il luogo in cui si trovi la persona sparita, tale
da collocare tale persona al  di  fuori  della  protezione  data  dal
diritto.