Art. 2. Ai fini della presente Convenzione, sono considerati "sparizione forzata" l'arresto, la detenzione, il sequestro o qualunque altra forma di privazione della liberta' da parte di agenti dello Stato o di persone o gruppi di persone che agiscono con l'autorizzazione, il sostegno o l'acquiescenza dello Stato, a cui faccia seguito il rifiuto di riconoscere la privazione della liberta' o il silenzio riguardo la sorte o il luogo in cui si trovi la persona sparita, tale da collocare tale persona al di fuori della protezione data dal diritto.